Affidamenti dei concessionari
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIL'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- 1.
Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti.
- 2.
I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
- 3.
In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti.
- 4.
Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 già in essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice.
- 5.
Le modalità di calcolo delle quote di cui comma 2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Sull'applicazione del presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite.
- 6.
Per i concessionari autostradali, le quote e i criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie è effettata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure di riequilibrio a valere sui relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di cui al comma 2, l'ente concedente può altresì richiedere al concessionario la presentazione di garanzie fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.
- 7.
Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i relativi poteri.
Le concessioni vinte fuori gara si aprono al mercato con una quota di contratti esternalizzati — o, se indivisibili, con un corrispettivo al concedente.
L'articolo copre due situazioni. Il comma 1 è generale: se il concessionario è anche stazione appaltante, gli appalti che affida seguono le regole ordinarie del Codice. Il resto riguarda le concessioni già in essere, di importo pari o superiore alla soglia europea, non affidate secondo il diritto UE: il concessionario esternalizza con gara una quota dei contratti — o, se indivisibili, versa un corrispettivo al concedente. Per le autostradali le regole si adattano ai piani economico-finanziari.
Stai verificando una concessione storica: la quota del comma 2 e l'alternativa in denaro del comma 3 sono i controlli principali.
- c. 1Quando il concessionario è a sua volta una stazione appaltante e affida appalti a valle, si applicano le disposizioni ordinarie del Codice in materia di appalti.
- c. 2I titolari di concessioni di lavori o servizi pubblici — escluse quelle del Libro III — già in essere, di importo pari o superiore alla soglia europea e non affidate secondo il diritto UE, affidano con evidenza pubblica una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti, con clausole sociali per la stabilità del personale.
- c. 3Se le prestazioni di servizi dedotte in concessione sono comprovatamente indivisibili, al posto della quota da esternalizzare il concessionario versa all'ente concedente un importo tra il 5 e il 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario.
- c. 4Le concessioni già in essere si adeguano a queste regole entro sei mesi dall'entrata in vigore del Codice.
- c. 5L'ANAC definisce le modalità di calcolo delle quote entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, e vigila sull'applicazione dell'articolo.
- c. 6Per i concessionari autostradali le quote si calcolano sui piani economico-finanziari, con verifica quinquennale; in caso di squilibrio si adottano misure di riequilibrio, oppure l'ente concedente chiede garanzie fideiussorie, svincolate quando il rispetto delle quote è accertato.
- c. 7Le concessioni autostradali che interessano più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni, con un comitato che ne eserciti il controllo analogo.
Una società titolare di una concessione di gestione di un servizio pubblico ottenuta anni fa senza gara deve esternalizzare una quota dei propri contratti di manutenzione e fornitura. Concedente e concessionario concordano una percentuale nella fascia prevista dalla norma, tenendo conto della durata residua e degli investimenti fatti, e procedono con evidenza pubblica e clausole per la stabilità del personale. Se una parte delle prestazioni fosse indivisibile, la società può versare invece una percentuale degli utili del piano economico-finanziario.
- Uso scorrettoLa quota del comma 2 non è arbitraria: dipende da dimensioni e caratteri dell'impresa, epoca di assegnazione, durata residua, oggetto, valore della concessione e investimenti effettuati.
- Uso scorrettoL'alternativa in denaro del comma 3 non è una scelta libera: si applica solo in caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni, non come sostituto generico della quota da esternalizzare.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 14, che definisce la soglia di rilevanza europea richiamata dal comma 2.Art. 14
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-186
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