Subentro
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIIL'esecuzione delle concessioni
- 1.
Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.
- 2.
Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.
- 3.
Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
- 4.
Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.
- 5.
Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
Quando la concessione cambia gestore, gli impianti indispensabili al servizio passano al nuovo gestore — e chi li ha costruiti riceve un indennizzo, non un regalo.
L'articolo 191 disciplina cosa succede alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali quando una concessione arriva a scadenza o cessa anticipatamente. Se essenziali per la prosecuzione del servizio e non duplicabili a costi socialmente sostenibili, passano al nuovo gestore, insieme ai beni strumentali realizzati con gli investimenti concordati con l'ente concedente. Se la durata dell'affidamento è stata più breve del tempo di ammortamento, o la cessazione è anticipata per causa non imputabile al concessionario, al subentrante è posto a carico un indennizzo sul valore contabile residuo, reso noto già nel bando o nella lettera di invito. Restano salvi gli accordi diversi anteriori al codice, e il subentro nei servizi di interesse economico generale locali segue una disciplina esterna.
Verifica se esistono accordi anteriori all'entrata in vigore del codice: restano validi in deroga alla disciplina ordinaria.
- c. 1Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore; lo stesso vale in caso di cessazione anticipata.
- c. 2Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.
- c. 3Fatte salve le discipline di settore, se la durata dell'affidamento è inferiore al tempo di recupero dell'ammortamento, o in caso di cessazione anticipata non attribuibile al concessionario, il subentrante deve un indennizzo pari al valore contabile non ammortizzato, rivalutato con i deflatori ISTAT e al netto dei contributi pubblici riferibili agli investimenti; i criteri sono indicati nel bando o nella lettera di invito della gara successiva.
- c. 4Restano salvi eventuali accordi diversi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.
- c. 5Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato da una norma esterna al codice, l'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
Alla scadenza della concessione per la gestione della rete idrica di un ambito territoriale, l'ente concedente aggiudica il nuovo affidamento a un gestore diverso da quello uscente. Le condotte e gli impianti di potabilizzazione, non duplicabili a costi ragionevoli, passano al nuovo gestore insieme ai beni realizzati con gli investimenti concordati negli anni precedenti. Poiché la concessione uscente aveva una durata più breve del tempo di ammortamento, il nuovo gestore corrisponde un indennizzo sul valore contabile residuo, secondo i criteri già indicati nel bando che lo ha aggiudicato: nessuna trattativa a posteriori.
- Uso scorrettoI criteri per determinare l'indennizzo devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito della gara: non possono essere lasciati alla trattativa fra i due gestori dopo l'aggiudicazione.
- Uso scorrettoPassano al nuovo gestore solo le dotazioni essenziali per il servizio e non duplicabili a costi socialmente sostenibili, non l'intero patrimonio del concessionario uscente.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-191
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