Art. 219 D.Lgs. 36/2023

Scioglimento del collegio consultivo tecnico

In vigore dal
31/12/2024
Testo vigente al
14/08/2026

Titolo III rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Testo ufficiale

  1. 1.

    Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

  2. 1-bis.
    Modificato

    ((Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.))

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