Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDella programmazione
- 1.
Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.
- 2.
Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.
- 3.Modificato
L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito ((nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)")), con l'indicazione: a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; d) del cronoprogramma di realizzazione.
- 4.
Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
- 5.
Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38 sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.
- 6.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l'esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.
- 7.
Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3.
- 8.
In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo 38, comma 10.
- 9.Modificato
Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento ((presieduto da un Prefetto,)) istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 9-bis ((Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.))
Un'infrastruttura diventa strategica solo con una delibera del Consiglio dei ministri, ed è quella qualifica ad accorciare i tempi di approvazione del progetto.
L'articolo 39 disciplina pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture la cui realizzazione è urgente e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione del Paese. È il Governo, con delibera del Consiglio dei ministri, a qualificare un'infrastruttura come strategica; una volta qualificata, entra nel Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche e viene inserita automaticamente nelle intese istituzionali di programma. Per l'approvazione del progetto si applica la stessa procedura dell'articolo 38, ma con termini più stretti, un comitato speciale dedicato presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e — in caso di dissensi qualificati fra amministrazioni — la possibilità di sostituire la conferenza di servizi con un decreto del Presidente del Consiglio.
- c. 1Le disposizioni disciplinano pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
- c. 2Il Governo qualifica un'infrastruttura come strategica con delibera del Consiglio dei ministri, considerando rendimento, costi, obiettivi e tempi di realizzazione, su proposta dei Ministri competenti sentite le regioni, oppure delle regioni sentiti i Ministri.
- c. 3L'elenco delle infrastrutture qualificate è inserito nel Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche, con criteri di rendimento atteso, esiti della valutazione delle alternative progettuali, costi stimati e cronoprogramma.
- c. 4Gli interventi elencati sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, per individuare le priorità e armonizzarli con le iniziative già incluse.
- c. 5Per l'approvazione del progetto si applicano le regole dell'articolo 38, ma con termini ridotti a trenta giorni per le integrazioni e a quarantacinque per la conferenza di servizi, non prorogabili.
- c. 6Il Consiglio superiore dei lavori pubblici istituisce un comitato speciale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dedicato all'esame dei progetti di queste infrastrutture.
- c. 8In presenza di dissensi qualificati, la conferenza di servizi può essere sostituita da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPESS, che approva il progetto e produce gli stessi effetti della determinazione conclusiva.
Due Ministri competenti propongono al Consiglio dei ministri di qualificare come strategica una nuova linea ferroviaria, valutandone il rendimento infrastrutturale e i tempi di realizzazione. Il Consiglio delibera la qualifica e l'opera entra nel Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche, con il cronoprogramma e i costi stimati; viene inserita anche nell'intesa istituzionale di programma con la regione attraversata. Per approvare il progetto si segue la procedura della conferenza di servizi, ma con termini ridotti rispetto a un'infrastruttura ordinaria, e un comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici esamina gli aspetti tecnici. Quando un ente titolare della tutela paesaggistica esprime un dissenso qualificato che rischia di bloccare la conferenza, il Governo può approvare il progetto con un decreto del Presidente del Consiglio, previa delibera del CIPESS.
- Uso scorrettoIl decreto del Presidente del Consiglio che sostituisce la conferenza di servizi non è una scorciatoia generale: vale solo in presenza di un dissenso qualificato ai sensi della legge 241 del 1990, non per qualunque disaccordo fra amministrazioni.
- Da leggere insieme aL'approvazione del progetto segue integralmente la procedura dell'articolo 38 — conferenza di servizi, parere del Consiglio superiore, effetti della determinazione conclusiva —, con la sola differenza dei termini ridotti previsti da questo articolo.Art. 38
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-39
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