Consiglio superiore dei lavori pubblici
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Parte IVDella progettazione
- 1.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.
- 2.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico.
- 3.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non è obbligatorio il parere sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è inferiore a 25 milioni di euro.
- 4.Modificato
Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonchè le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 5.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
Sopra i 50 milioni di euro, o i 200 per le infrastrutture lineari, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici arriva entro 45 giorni o si intende favorevole.
L'articolo 47 istituisce il Consiglio superiore dei lavori pubblici come massimo organo tecnico consultivo dello Stato, con indipendenza di giudizio e piena autonomia funzionale e organizzativa. Esprime pareri obbligatori sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali o finanziati per almeno metà dallo Stato, sopra certe soglie di costo; sotto quelle soglie decidono i Comitati tecnici amministrativi, e sotto una soglia minima non serve alcun parere obbligatorio. Il parere va reso entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto: se il termine passa senza risposta, si intende reso in senso favorevole.
Verifica il costo dell'opera dal quadro economico: decide se il parere è obbligatorio, facoltativo o non necessario, e quale organo è competente.
- c. 1Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.
- c. 2È presieduto dal Presidente ed è costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico.
- c. 3Esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali o delle opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato, quando il costo complessivo supera 200 milioni di euro per le infrastrutture lineari o 50 milioni negli altri casi; esprime pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali.
- c. 3I Comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati interregionali esprimono parere obbligatorio sugli stessi progetti fra 25 e 200 milioni per le infrastrutture lineari, o fra 25 e 50 milioni negli altri casi; sotto i 25 milioni il parere non è obbligatorio.
- c. 4Le ulteriori competenze, l'organizzazione, le regole di funzionamento e le ulteriori attribuzioni del Consiglio sono stabilite nell'allegato I.11.
- c. 5Il Consiglio esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto; decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
Un ente statale programma una nuova tratta autostradale, un'infrastruttura lineare finanziata interamente dallo Stato, con un costo di 220 milioni di euro secondo il quadro economico. Superata la soglia dei 200 milioni, il progetto deve ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superiore prima di essere posto a base di gara. L'ente trasmette il progetto e attende il parere: se il Consiglio non si pronuncia entro 45 giorni, il parere si intende reso in senso favorevole.
- Uso scorrettoIl silenzio del Consiglio oltre i 45 giorni vale come parere favorevole: non è uno strumento con cui l'amministrazione o il Consiglio possono bloccare indefinitamente il progetto lasciandolo senza risposta.
- Uso scorrettoI pareri sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali nei documenti pluriennali di programmazione sono facoltativi: non vanno confusi con i pareri obbligatori sui progetti di fattibilità tecnica ed economica sopra soglia.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-47
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