Suddivisione in lotti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDegli istituti e delle clausole comuni
- 1.
Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
- 2.
Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 3.
Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamenteseguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.
- 4.
La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.
- 5.
Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
La suddivisione in lotti è la regola per far partecipare le piccole e medie imprese, e chi non la applica deve dirlo per iscritto e spiegare perché.
L'articolo 58 stabilisce che, per garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi secondo le categorie o specializzazioni del settore. Se la stazione appaltante non suddivide l'appalto, deve motivarlo nel bando tenendo conto della concorrenza paritaria per le piccole e medie imprese; se lo suddivide, deve dimensionare i lotti in modo da garantirne l'effettiva partecipazione e indicare i criteri seguiti, senza mai ricorrere a un accorpamento artificioso. La stazione appaltante può limitare il numero di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente, o a cui è possibile partecipare, indicando sempre la ragione specifica e un criterio non discriminatorio per l'eccedenza. Il bando può infine riservarsi la facoltà di aggiudicare più lotti allo stesso offerente.
Verifica che l'eventuale limite al numero di lotti aggiudicabili sia giustificato da una ragione specifica dichiarata nel bando, e non da una motivazione generica.
- c. 1Per garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni del settore.
- c. 2Se non suddivide l'appalto, la stazione appaltante motiva la scelta nel bando tenendo conto dei principi europei sulla concorrenza paritaria per le piccole e medie imprese; se lo suddivide, il valore dei lotti deve garantire l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- c. 3La stazione appaltante indica nel medesimo atto i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, ed è in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.
- c. 4La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente per ragioni connesse alla gara, all'efficienza della prestazione o al mercato, e, se necessario per l'elevato numero atteso di concorrenti, anche il numero di lotti a cui partecipare; il bando indica sempre la ragione della scelta e un criterio non discriminatorio per l'eccedenza.
- c. 5Il bando di gara o la lettera di invito possono riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità con cui valutare comparativamente le offerte sui singoli lotti e quelle sulle associazioni di lotti.
Una Provincia deve affidare la manutenzione ordinaria delle strade su tutto il territorio. Invece di bandire un unico appalto, lo suddivide in cinque lotti territoriali, ciascuno dimensionato per essere gestibile anche da un'impresa di medie dimensioni. Nel bando indica i criteri geografici seguiti per delimitare i lotti e stabilisce che lo stesso concorrente non può aggiudicarsi più di due lotti, motivando il limite con l'esigenza di garantire capacità operativa adeguata su ciascuna zona.
- Uso scorrettoIl limite al numero di lotti aggiudicabili a uno stesso concorrente non può essere generico: il bando deve indicare la ragione specifica della scelta.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-58
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