Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIGli operatori economici
- 1.
Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.
Ai Paesi che hanno firmato l'Accordo sugli Appalti Pubblici, l'Italia deve lo stesso trattamento riservato ai propri operatori — non uno peggiore.
L'articolo 69 recepisce il principio di parità di trattamento verso i Paesi terzi vincolati dall'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte. Quando lavori, forniture, servizi od operatori economici di quei Paesi rientrano nel perimetro tracciato dagli allegati dell'AAP e dalle relative note generali, le stazioni appaltanti italiane non possono riservare loro un trattamento peggiore di quello che il Codice riconosce ai sensi delle proprie regole. È una norma condizionata: si applica solo dove la copertura convenzionale esiste, non in generale a ogni operatore economico di Paese terzo che partecipi a una gara italiana.
Quando assisti un cliente di un Paese terzo che partecipa a una gara italiana, controlla se quel Paese ha aderito all'AAP o a un altro accordo vincolante per l'Unione: da questo dipende se puoi invocare la parità di trattamento.
- c. 1Se lavori, forniture, servizi e operatori economici di Paesi terzi sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'Accordo sugli Appalti Pubblici, o da altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano loro un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.
Una stazione appaltante italiana bandisce una gara di forniture di un tipo contemplato dagli allegati dell'Accordo sugli Appalti Pubblici. Riceve un'offerta da un'impresa di un Paese terzo che ha firmato l'Accordo. Poiché la fornitura offerta rientra nel perimetro coperto dall'AAP, la stazione appaltante deve valutare quell'offerta con lo stesso trattamento riservato alle imprese italiane ed europee, senza applicare condizioni più sfavorevoli per la sola provenienza extra-UE dell'operatore.
- Uso scorrettoLa parità di trattamento non è automatica per qualunque Paese terzo: opera solo se il lavoro, la fornitura, il servizio o l'operatore rientra effettivamente nel perimetro degli allegati dell'AAP o di un altro accordo internazionale vincolante per l'Unione, non fuori da quel perimetro.
- Da leggere insieme aL'articolo 65 ammette gli operatori economici di altri Stati membri dell'Unione europea; questo articolo estende un trattamento comparabile, ma solo in presenza della condizione convenzionale, agli operatori dei Paesi terzi firmatari dell'AAP: sono due platee diverse, con basi giuridiche diverse.Art. 65
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-69
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