Modalità di formazione della Cabina di regia
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Testo ufficiale
Articolo 1 — Composizione
- 1.Modificato
La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice è composta da: a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016; d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy; f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione; h) un rappresentante del Ministro del turismo; i) un rappresentante del Ministro della cultura; l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione; m) tre rappresentanti della Conferenza unificata; n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito. n-bis) ((un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;)) n-ter) ((un rappresentante della Struttura di missione PNRR;)) n-quater) ((un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.))
- 2.
In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.
Articolo 2 — Modalità di funzionamento
- 1.
Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2.
All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale è approvato nel corso della riunione successiva.
- 3.
Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonchè i rappresentanti delle associazioni di categoria.
- 4.
Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della società civile provenienti dalle aree territoriali.
- 5.
La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalità del proprio funzionamento.
- 6.
Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.
Articolo 3 — Sede
- 1.
La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.
Articolo 4 — Funzioni di segreteria e di supporto
- 1.
Una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicura il necessario supporto tecnico.
- 2.
Per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia può richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Articolo 5 — Oneri
- 1.
Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso.
- 2.
Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
- 3.
Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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