Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Parte VIDell'esecuzione
- 1.
L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
- 2.
Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.
- 3.
Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
- 4.
Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
- 5.Modificato
L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 6.
Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.
- 7.
Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
- 8.
L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
- 9.
Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.
- 10.
Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.
Il RUP dirige l'esecuzione e si appoggia a un direttore dei lavori o dell'esecuzione, che per i lavori va nominato prima ancora che parta la procedura di affidamento.
L'articolo disegna la catena di comando dell'esecuzione. Al vertice sta il RUP, che dirige e controlla i livelli di qualità avvalendosi del direttore dell'esecuzione o dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore. Per i lavori il direttore va nominato prima che la procedura di affidamento sia avviata. Le amministrazioni pubbliche affidano l'incarico ai propri dipendenti; solo per carenza di competenze o personale, o per lavori complessi, l'incarico esce all'esterno. Sotto una certa soglia di importo, e senza lavori complessi o rischi di interferenze, il direttore dei lavori può cumulare anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza. Per servizi e forniture le stesse funzioni spettano di norma al RUP.
Controlli se il direttore dei lavori è nominato prima della procedura e se il cumulo con il coordinatore rispetta la soglia del comma 4.
- c. 1L'esecuzione dei contratti è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del direttore dell'esecuzione o dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore, e accerta il corretto svolgimento delle funzioni di ciascuno.
- c. 2Per i lavori il direttore dei lavori è nominato su proposta del RUP prima dell'avvio della procedura di affidamento, coadiuvato se serve da un ufficio di direzione lavori con direttori operativi e ispettori di cantiere.
- c. 4Per i contratti fino a un milione di euro, senza lavori complessi né rischi di interferenze, il direttore dei lavori con i requisiti richiesti svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza; se non può, la stazione appaltante designa un direttore operativo con quei requisiti.
- c. 6Le amministrazioni pubbliche affidano la direzione dei lavori ai propri dipendenti o a quelli di altre amministrazioni pubbliche; l'incarico esce all'esterno solo per carenza di competenze o personale, per lavori complessi, o se non sono amministrazioni pubbliche.
- c. 7Per i contratti di servizi e forniture le funzioni di direttore dell'esecuzione spettano di norma al RUP, che provvede al coordinamento e al controllo tecnico contabile e amministrativo anche con l'ausilio di direttori operativi.
Una stazione appaltante affida lavori di ristrutturazione per settecentomila euro, senza interferenze con altre attività in corso. Il direttore dei lavori nominato ha i requisiti di sicurezza richiesti e può quindi svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se lo stesso intervento superasse il milione di euro, la stazione appaltante dovrebbe invece designare un direttore operativo distinto con quei requisiti, lasciando al coordinatore piena autonomia.
- Uso scorrettoL'incarico esterno di direzione dei lavori non è una scelta libera per l'amministrazione pubblica: il comma 6 lo ammette solo per carenza di competenze o personale, per lavori complessi, o quando la stazione appaltante non è essa stessa un'amministrazione pubblica.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 115, che disciplina il controllo tecnico, contabile e amministrativo affidato al direttore dei lavori o dell'esecuzione appena individuato secondo le regole di questo articolo.Art. 115
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-114
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