Controllo tecnico contabile e amministrativo
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.
Con l'allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
- 2.
L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
- 3.
Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
- 4.
Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.
- 5.
Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.
L'esecutore si uniforma agli ordini di servizio del direttore dei lavori, e chi non iscrive una riserva nei termini perde per sempre il diritto di farla valere.
L'articolo governa il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione. Per i lavori, le modalità con cui il direttore dei lavori dirige, controlla e contabilizza sono individuate dall'allegato II.14 mediante le piattaforme digitali dell'articolo 25. L'esecutore deve uniformarsi agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poterne sospendere o ritardare lo sviluppo: se dissente, lo strumento non è il rifiuto ma la riserva, da iscrivere secondo le modalità e nei termini dell'allegato II.14. Chi non la iscrive in tempo perde il diritto di far valere le pretese relative a quell'atto contabile. Per servizi e forniture le stesse modalità sono demandate al RUP o al direttore dell'esecuzione, individuate dal capitolato speciale o, in mancanza, dall'allegato II.14, e il capitolato disciplina anche le contestazioni che sorgono durante l'esecuzione. Le piattaforme digitali garantiscono infine il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per l'invio delle informazioni che l'ANAC richiede.
Verifichi che le riserve dell'esecutore siano state iscritte nei termini previsti: è quella tempistica, non il merito della contestazione, a decidere se il diritto sopravvive.
- c. 1L'allegato II.14 individua le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità mediante le piattaforme digitali dell'articolo 25, per garantirne trasparenza e semplificazione.
- c. 2L'esecutore si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo; le riserve vanno iscritte con le modalità e nei termini dell'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di farle valere.
- c. 3Nei contratti di servizi e forniture le modalità di direzione, controllo e contabilità demandate al RUP o al direttore dell'esecuzione sono individuate dal capitolato speciale o, in mancanza, dall'allegato II.14.
- c. 4Nei contratti di servizi e forniture il capitolato speciale disciplina anche le contestazioni che sorgono in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve.
- c. 5Le piattaforme digitali usate per la direzione e la contabilità garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC.
Il direttore dei lavori ordina una variazione nella posa di un impianto che l'esecutore ritiene comporti costi aggiuntivi non previsti. L'esecutore non può fermare il cantiere per questo: deve eseguire l'ordine e iscrivere una riserva nell'atto contabile, entro i termini dell'allegato II.14, spiegando le ragioni economiche del dissenso. Se la riserva arriva fuori termine, o non viene iscritta affatto, l'esecutore perde il diritto di reclamare quei costi in un secondo momento, anche se la variazione si rivelasse davvero più onerosa del previsto.
- Uso scorrettoLa decadenza colpisce il diritto a prescindere dal merito: una riserva fondata ma iscritta fuori termine, o mai iscritta, non dà comunque diritto a far valere la pretesa in un momento successivo.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 121 sulla sospensione dell'esecuzione: le riserve relative alle sospensioni seguono la disciplina di quell'articolo, mentre questo articolo copre le altre riserve a contenuto economico.Art. 121
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-115
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