Sospensione dell'esecuzione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.
Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
- 2.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
- 3.
Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.
- 4.
Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- 5.
Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 6.
Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.
- 7.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.
- 8.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
- 9.
Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
- 10.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.
- 11.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.
La sospensione dei lavori serve una causa precisa e dura solo il tempo necessario: oltre una soglia, l'esecutore può chiedere di sciogliere il contratto.
La sospensione interrompe l'esecuzione quando circostanze speciali e imprevedibili impediscono di proseguire a regola d'arte, oppure quando il RUP la dispone per necessità o pubblico interesse. Per gli interventi sopra le soglie europee decide dopo il parere del collegio consultivo tecnico, se costituito. Dura solo il tempo strettamente necessario: cessata la causa, il RUP fa ripartire i lavori e fissa il nuovo termine. Se la sospensione, anche sommando più episodi, supera un quarto della durata prevista o sei mesi, l'esecutore può chiedere di sciogliere il contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, gli spetta il rimborso dei maggiori oneri. Le contestazioni vanno messe a verbale, a pena di decadenza, e superata quella soglia il responsabile del procedimento avvisa l'ANAC.
- c. 1Il direttore dei lavori può sospendere l'esecuzione quando circostanze speciali, temporanee e non prevedibili al momento della stipula impediscono ai lavori di procedere a regola d'arte, compilando un verbale che inoltra al RUP entro cinque giorni.
- c. 2Il RUP può disporre la sospensione anche autonomamente, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
- c. 5Se la sospensione, anche sommando più episodi, supera un quarto della durata complessiva prevista per i lavori o comunque sei mesi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri, mentre fuori da questi casi non è dovuto alcun indennizzo.
- c. 7Le contestazioni dell'esecutore sulle sospensioni vanno iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa; quando la sospensione supera un quarto del tempo contrattuale, il responsabile del procedimento avvisa l'ANAC, che sanziona la stazione appaltante in caso di comunicazione mancata o tardiva.
- c. 8L'esecutore che per cause a lui non imputabili non riesce a rispettare il termine può chiederne la proroga con congruo anticipo; decide il RUP entro trenta giorni, sentito il direttore dei lavori, e la concessione non pregiudica il diritto dell'esecutore se il ritardo dipende dalla stazione appaltante.
Durante lo scavo delle fondazioni emerge una falda acquifera che nessuna indagine geologica aveva segnalato: il direttore dei lavori sospende l'esecuzione e compila il verbale, inoltrandolo al RUP. Gli accertamenti durano più del previsto, e l'esecutore, per cautela, chiede la proroga del termine finale prima che scada; il RUP la concede, sentito il direttore dei lavori. Quando i lavori ripartono, il RUP fissa il nuovo termine e verbalizza la ripresa; l'esecutore aveva iscritto una contestazione sulla durata proprio in quel verbale, come impone la procedura.
- Uso scorrettoIl diritto dell'esecutore a sciogliere il contratto per sospensione prolungata non è automatico: se la stazione appaltante si oppone, l'unico effetto è la rifusione dei maggiori oneri, e fuori da questi casi non è dovuto alcun indennizzo.
- Da leggere insieme aIl parere del collegio consultivo tecnico prima della sospensione scatta solo per gli interventi di importo pari o superiore alle soglie europee dell'articolo 14; se manca l'accordo sulle ragioni tecniche della sospensione, decide invece l'articolo 216, comma 4.Art. 14Art. 216
- Da leggere insieme aQuando la sospensione supera la soglia di durata, la via per sciogliere il contratto è quella di questo articolo, non la risoluzione dell'articolo 122, che fa espressamente salva questa disciplina.Art. 122
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-121
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