Risoluzione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2.
Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
- 3.
Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
- 4.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
- 6.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
- 7.
L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
- 8.
Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Il contratto si può sciogliere per vizi dell'affidamento, e si deve sciogliere quando l'appaltatore non è più affidabile; per inadempimento serve prima un contraddittorio.
La risoluzione è lo scioglimento del contratto durante l'esecuzione, e l'articolo distingue tre strade. La prima è facoltativa e legata a un vizio dell'affidamento — una modifica che avrebbe richiesto una nuova gara, o un aggiudicatario che non doveva vincere — e qui la stazione appaltante risolve senza limiti di tempo. La seconda è obbligatoria: qualificazione decaduta per falso, misura antimafia o condanna definitiva impongono la risoluzione, senza margine di scelta. La terza riguarda l'inadempimento: quello grave passa da un contraddittorio formale, il semplice ritardo da un termine per adempiere prima. L'appaltatore è comunque pagato solo per ciò che ha eseguito regolarmente.
Verifichi una risoluzione già intervenuta: il contraddittorio del comma 3 e il termine del comma 4 sono i controlli di forma da fare per primi.
- c. 1Fatto salvo quanto previsto per le sospensioni, la stazione appaltante può risolvere senza limiti di tempo in quattro casi: modifica sostanziale che richiede una nuova procedura, soglie di modifica superate, aggiudicatario già in causa di esclusione all'aggiudicazione, o violazione di obblighi europei riconosciuta dalla Corte di giustizia.
- c. 2In due casi la risoluzione non è una scelta: qualificazione decaduta per falso, oppure provvedimento antimafia definitivo o condanna definitiva per i reati richiamati da una parte specifica del Codice.
- c. 3Per grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, prima si apre un contraddittorio, e solo al suo esito la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara la risoluzione con atto scritto.
- c. 4Per il semplice ritardo per negligenza si assegna prima un termine — non inferiore a dieci giorni salvo urgenza — e solo se, verbalizzato il contraddittorio, l'inadempimento persiste, si risolve, ferme le penali già maturate.
- c. 5In tutti i casi di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
- c. 8Risolto il contratto, l'appaltatore sgombera le aree nel termine fissato, pena l'intervento d'ufficio con addebito delle spese; in alternativa a provvedimenti giurisdizionali che lo ritardino, la stazione appaltante può depositare una cauzione pari all'un per cento del valore del contratto, fermo il diritto al risarcimento dei danni.
Un appaltatore accumula ritardi che il direttore dei lavori giudica dovuti a negligenza, non a inadempimento grave. Il direttore dei lavori assegna un termine per eseguire le prestazioni residue, come impone il comma 4. Il termine scade senza che l'appaltatore recuperi; si verbalizza il contraddittorio, e la stazione appaltante risolve con atto scritto, fermo restando che le penali già maturate restano dovute. All'appaltatore viene liquidato solo quanto ha regolarmente eseguito.
- Uso scorrettoIl comma 2 usa «risolvono», non «possono risolvere»: davanti alla decadenza per falso o a una misura antimafia definitiva non c'è discrezionalità, a differenza delle ipotesi facoltative dei commi 1 e 3.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 120: le lettere a) e b) del comma 1 rinviano alle modifiche sostanziali e al superamento delle soglie disciplinati lì.Art. 120
- Da leggere insieme aL'apertura dell'articolo fa salvo quanto previsto dall'articolo 121: quando la sospensione dura troppo, la strada per sciogliere il contratto passa da quello, non da questo.Art. 121
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-122
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