Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIII contratti nel settore dei beni culturali
- 1.
Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè relativi all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice.
- 2.
Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104.
Per i contratti sui beni culturali si applica il Codice, con un'eccezione precisa: qui l'avvalimento non è ammesso, per la specificità che il diritto europeo riconosce al settore.
Questo articolo apre la disciplina dei contratti che riguardano i beni culturali tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, e comprende anche gli scavi archeologici, inclusi quelli subacquei. Per tutto ciò che l'articolo e gli altri di questo Titolo non regolano in modo diverso, si applicano le pertinenti disposizioni del Codice: la disciplina speciale si innesta su quella comune, non la sostituisce integralmente. La particolarità di questo settore, che il diritto dell'Unione riconosce come motivo di possibile deroga alla libera circolazione a tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, giustifica poi un'esclusione specifica: l'avvalimento, lo strumento che permette a un operatore economico di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto per partecipare a una gara, qui non si applica. Chi partecipa a un affidamento sui beni culturali deve quindi possedere con mezzi propri i requisiti richiesti, senza poter contare sulle referenze di terzi per completare la propria qualificazione.
Verifichi se un affidamento rientra nel perimetro dei beni culturali, scavi archeologici compresi: se sì, l'esclusione dell'avvalimento non ammette deroghe contrattuali né clausole di bando che la riaprano.
- c. 1Il Titolo disciplina i contratti che riguardano i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, e i contratti relativi all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
- c. 1Per quanto questo Titolo non dispone diversamente, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del Codice: la disciplina qui dettata è speciale, ma non sostituisce integralmente quella generale.
- c. 2In considerazione della specificità del settore riconosciuta dall'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai contratti sui beni culturali non si applica l'istituto dell'avvalimento.
Un'impresa specializzata in restauro ligneo partecipa a una gara per il recupero di un affresco in una chiesa vincolata. Non avendo tutte le referenze richieste dal bando, vorrebbe avvalersi dei requisiti di un'altra impresa più esperta, come farebbe in una gara ordinaria. Non può: trattandosi di un contratto sui beni culturali, l'avvalimento è escluso, e deve dimostrare da sola il possesso dei requisiti tecnici richiesti — eventualmente partecipando in raggruppamento con l'impresa più esperta, invece che avvalendosi dei suoi requisiti.
- Da leggere insieme aL'avvalimento escluso qui è quello disciplinato dall'articolo 104, che lo definisce come il contratto con cui un'impresa ausiliaria mette a disposizione dotazioni tecniche e risorse per la durata dell'appalto: è quell'istituto specifico a essere derogato, non ogni forma di collaborazione fra imprese.Art. 104
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-132
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