Avvalimento
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Capo IIIGli altri requisiti di partecipazione alla gara
- 1.
L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.
- 2.
Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
- 3.
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
- 4.Modificato
L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA ((...)). L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo; b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture; c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
- 5.
L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purchè la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.
- 6.
La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
- 7.
L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 8.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
- 9.
In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonchè l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
- 10.
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 11.
Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
- 12.Modificato
((Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.))
Usare i requisiti di un'altra impresa si può, ma è un contratto scritto a pena di nullità e mette in gioco risorse vere.
L'avvalimento è il contratto con cui una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di chi concorre dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali, per tutta la durata dell'appalto. Serve a due cose diverse: acquisire un requisito che manca per partecipare, oppure migliorare la propria offerta. Il contratto va concluso in forma scritta a pena di nullità, va allegato alla domanda di partecipazione, e va detto espressamente per quale delle due finalità si usa. La stazione appaltante verifica che l'ausiliaria abbia davvero i requisiti dichiarati e non abbia cause di esclusione.
Stai redigendo un contratto di avvalimento: la forma scritta e l'indicazione puntuale delle risorse messe a disposizione sono i due punti su cui il contratto cade.
- c. 1L'avvalimento è un contratto, non una dichiarazione: si conclude in forma scritta a pena di nullità, e le risorse messe a disposizione valgono per tutta la durata dell'appalto.
- c. 2Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e per servizi e forniture, l'oggetto del contratto sono le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore di ottenere da sé il requisito.
- c. 4Il contratto va allegato alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica, dichiarando se serve ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta.
- c. 5Nell'avvalimento per i lavori l'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione.
- c. 6La stazione appaltante verifica i requisiti dichiarati dall'ausiliaria e l'assenza di cause di esclusione a suo carico: l'ausiliaria non è un nome sulla carta.
Un'impresa vuole partecipare a lavori da 900.000 euro che richiedono la categoria prevalente OG1 e una scorporabile OS28 che non possiede. La prima cosa da guardare è il disciplinare: il comma 11 permette alla stazione appaltante di prevedere che taluni compiti essenziali — fra cui strutture, impianti e opere speciali di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica — siano svolti direttamente dall'offerente, e una OS28 può rientrarci. Quella clausola va letta prima di impostare l'avvalimento, perché il comma 9 fa accertare in corso d'opera l'effettivo impiego delle risorse dell'ausiliaria nell'esecuzione. Poi si stipula un contratto scritto con un'ausiliaria attestata OS28, in cui sono indicate le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto — non una formula generica di «messa a disposizione dei requisiti». Il contratto si allega alla domanda dichiarando che serve ad acquisire un requisito di partecipazione, insieme all'attestazione SOA dell'ausiliaria. La stazione appaltante verificherà l'ausiliaria come verifica lei.
- Uso scorrettoUn contratto di avvalimento generico, che non individua le risorse concrete messe a disposizione, è il vizio più ricorrente: la messa a disposizione «dei requisiti» senza le dotazioni che li sostengono svuota il contratto.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 100 sui requisiti di ordine speciale, che definisce cosa si sta prendendo in prestito, e all'allegato II.12 per la qualificazione nei lavori.Art. 100All. II.12
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 119: avvalimento e subappalto sono due istituti diversi, e usare l'uno per ottenere l'effetto dell'altro è un uso scorretto di entrambi.Art. 119
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-104
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