Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VI contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
- 1.
Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto; b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti; d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.
- 2.
Gli accordi o le intese di cui al comma 1, lettera a), relativi ad appalti sono comunicati alla Commissione europea.
- 3.
Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che la stazione appaltante aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.
Il codice resta fuori dagli appalti di difesa e sicurezza governati da un accordo o da un'organizzazione internazionale, e chi finanzia per intero l'appalto ne decide le regole.
L'articolo esclude dal codice gli appalti, i concorsi di progettazione e le concessioni di difesa o sicurezza del decreto 208 del 2011, quando seguono un regime procedurale specifico di un accordo internazionale — fra lo Stato e un altro Paese per un progetto comune, o legato alla presenza di truppe di stanza — o le norme proprie di un'organizzazione internazionale, sia per i propri appalti sia per quelli che uno Stato membro deve aggiudicare secondo quelle norme. Gli accordi del primo tipo relativi ad appalti si comunicano alla Commissione europea. La stessa esclusione vale per gli appalti e i concorsi di difesa o sicurezza finanziati per intero da un'organizzazione o istituzione internazionale; se il finanziamento è solo prevalente, le parti si accordano sulle procedure.
Verifichi un appalto di difesa fuori codice: il primo controllo è quale caso ricorre, e nella lettera a) cerca anche la comunicazione alla Commissione europea.
- c. 1Il codice non si applica agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni di difesa o sicurezza del decreto 208 del 2011 quando seguono norme procedurali specifiche di un accordo internazionale per un progetto comune, di un accordo sulla presenza di truppe di stanza, o di un'organizzazione internazionale — per i propri appalti o per quelli che uno Stato membro deve aggiudicare secondo tali norme: sono quattro casi, e nient'altro.
- c. 2Gli accordi o le intese relativi ad appalti per la realizzazione o gestione comune di un progetto si comunicano alla Commissione europea.
- c. 3Il codice non si applica nemmeno agli appalti e ai concorsi di progettazione di difesa o sicurezza aggiudicati secondo le norme di un'organizzazione o di un'istituzione internazionale di finanziamento, quando questa li finanzia interamente; se il finanziamento è solo prevalente, le parti si accordano sulle procedure applicabili.
Due Stati membri firmano un accordo per realizzare insieme un sistema di difesa, e l'accordo fissa proprie norme procedurali per l'appalto dei lavori. La stazione appaltante italiana applica quelle norme e non il codice, perché il progetto rientra proprio nel caso dell'accordo internazionale per la realizzazione comune. Poiché l'accordo riguarda un appalto, viene comunicato alla Commissione europea. Se poi un'organizzazione internazionale finanziasse solo in parte l'intervento, le parti dovrebbero prima accordarsi su quali procedure seguire, invece di applicare automaticamente quelle dell'organizzazione.
- Uso scorrettoIl comma 3 distingue due casi: finanziamento internazionale totale esclude il codice, ma se è solo prevalente non c'è esclusione automatica, e le parti si accordano sulle procedure.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 136, che esclude dal codice gli appalti di difesa e sicurezza del decreto 208 del 2011: qui i casi di esclusione si estendono agli accordi e alle organizzazioni internazionali.Art. 136
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-138
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