Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VI contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
- 1.
Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del codice nonchè appalti disciplinati dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
- 2.
Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
- 3.
Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
- 4.
Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri: a) se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il codice nè il decreto legislativo n. 208 del 2011, purchè le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive; b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purchè le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 208 del 2011.
- 5.
La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011.
- 6.
Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo n. 208 del 2011.
Nei contratti che uniscono parti ordinarie e di difesa il regime dipende dalla separabilità: distinto se si separano, quello prevalente se no, mai per aggirare il codice.
L'articolo governa i contratti misti che combinano parti soggette al codice e parti soggette al regime speciale della difesa — il Trattato UE o il decreto legislativo 208 del 2011. Il criterio guida è la separabilità: se le parti sono separabili, la stazione appaltante aggiudica contratti distinti, ciascuno secondo il regime della propria parte, oppure un contratto unico, il cui regime segue la parte coperta dal regime speciale, purché la scelta sia giustificata da ragioni oggettive e non serva a escludere il codice. Se le parti non sono separabili, il contratto segue il codice, salvo elementi soggetti al Trattato UE, o si aggiudica secondo il decreto 208 del 2011.
Verifichi un contratto misto di difesa: il comma 5 vieta che la scelta fra distinto e unico serva a sottrarsi al codice.
- c. 1L'articolo si applica ai contratti misti che uniscono appalti o concessioni del codice e appalti disciplinati dal Trattato UE sulla difesa o dal decreto legislativo 208 del 2011.
- c. 2Se le parti dell'appalto sono oggettivamente separabili, la stazione appaltante sceglie fra contratti distinti e contratto unico; altrimenti segue una regola apposta.
- c. 3Se si sceglie di aggiudicare contratti distinti per le parti separate, il regime giuridico di ciascun contratto si determina in base alle caratteristiche della sua parte.
- c. 4Se si sceglie un appalto o una concessione unica, il regime segue la parte disciplinata dal Trattato UE sulla difesa — senza applicare né il codice né il decreto 208 del 2011 — o quella disciplinata dal decreto 208 del 2011, purché giustificata da ragioni oggettive, fatte salve le soglie e le esclusioni del decreto.
- c. 5La scelta di aggiudicare un appalto o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del codice o del decreto legislativo 208 del 2011.
- c. 6Se le parti non sono separabili, il contratto può essere aggiudicato senza applicare il codice quando include elementi soggetti al Trattato UE sulla difesa; altrimenti si aggiudica secondo il decreto 208 del 2011.
Un'amministrazione affida la manutenzione di un compendio con uffici civili e un impianto di sicurezza classificato secondo il decreto legislativo 208 del 2011. Le componenti sono separabili, e la stazione appaltante valuta due contratti distinti oppure un contratto unico. Sceglie l'unico perché smembrarlo comprometterebbe la sicurezza del sito, non per sottrarsi al codice, e documenta la ragione oggettiva nella determina a contrarre; l'appalto unico segue il regime del decreto 208 del 2011, restando fermi i limiti e le esclusioni che quel decreto prevede.
- Uso scorrettoIl comma 5 vieta di scegliere l'appalto o la concessione unica allo scopo di escludere l'applicazione del codice: la separabilità tecnica giustifica la scelta, non la convenienza a sottrarsi alle regole ordinarie.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 136, che individua i contratti di difesa e sicurezza esclusi dal codice: è quel perimetro a decidere quale parte del contratto misto ricade nel regime speciale.Art. 136
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-137
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