Attività esposte direttamente alla concorrenza
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per svolgere un'attività di cui agli articoli da 146 a 152 se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale.
- 2.
La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del comma 1 è effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 3 e 4. Resta impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
- 3.
Ai fini dei commi 1 e 2, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.
- 4.
Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, e nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. Esso può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. La valutazione tiene conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonchè dell'esistenza di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
- 5.
Ai fini del comma 1 sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato III alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.
- 6.
Quando, sulla base delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonchè alle concessioni; la Commissione è informata di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonchè delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività esercitate in un settore più ampio o in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.
- 7.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità del comma 1 a una determinata attività. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorità indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità del comma 1, a seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorità di cui al comma 6 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma 1.
- 8.
Le disposizioni del codice non si applicano più ai contratti di cui al comma 1 se la Commissione europea: a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità del comma 1 entro il termine previsto dall'allegato IV della direttiva 2014/25/UE; b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a).
- 9.
La richiesta presentata a norma dei commi 6 e 7 può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 8, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato IV della direttiva 2014/25/UE, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l'Autorità o la stazione appaltante o l'ente concedente che ha presentato la richiesta.
- 10.
Se un'attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 6, 7 e 9 le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.
Se un'attività dei settori speciali è già esposta alla concorrenza, il Codice può smettere di applicarsi — ma lo decide solo la Commissione europea, su richiesta motivata.
L'articolo 143 apre una via d'uscita dal Codice per le attività dei settori speciali che competono già su un mercato aperto: se l'esposizione alla concorrenza è reale, l'obbligo di gara perde ragion d'essere. La valutazione, però, non spetta alla stazione appaltante ma alla Commissione europea, con criteri presi dal diritto della concorrenza — caratteristiche dei prodotti, alternative sostituibili, prezzi, numero di fornitori. I mercati presunti liberamente accessibili sono quelli già individuati da un allegato della direttiva europea di settore; per gli altri va dimostrato che l'accesso è libero di fatto e di diritto. A chiedere il riconoscimento è il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro competente. Finché la Commissione non decide, il Codice resta applicabile.
L'esenzione riguarda l'attività riconosciuta dalla Commissione, non l'ente nel suo complesso: verifica a quale attività specifica si riferisce l'atto.
- c. 1Il Codice non si applica ai contratti per svolgere un'attività dei settori speciali se quell'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili; l'attività può far parte di un settore più ampio o essere esercitata solo in alcune parti del territorio.
- c. 2La valutazione dell'esposizione alla concorrenza è effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività e del mercato geografico di riferimento.
- c. 3Per stabilire se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di criteri conformi al diritto dell'Unione europea sulla concorrenza, fra cui caratteristiche dei prodotti, esistenza di alternative sostituibili, prezzi e presenza di più fornitori.
- c. 5Sono mercati liberamente accessibili quelli indicati in un allegato della direttiva 2014/25/UE per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi; altrimenti va dimostrato che l'accesso è libero di fatto e di diritto.
- c. 6Se ritiene un'attività esposta alla concorrenza, il Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro competente per settore, può chiedere alla Commissione europea di escludere dal Codice appalti, concorsi di progettazione o concessioni relativi a quell'attività.
- c. 8Il Codice non si applica più ai contratti se la Commissione europea adotta, entro il termine previsto, un atto che stabilisce l'esposizione alla concorrenza, oppure se non lo adotta entro quel termine.
Un operatore che vende energia elettrica al dettaglio opera in un mercato dove i consumatori possono cambiare liberamente fornitore fra più concorrenti attivi. Il Ministro competente, di concerto col Presidente del Consiglio, valuta se il mercato geografico presenta più fornitori effettivi, prezzi comparabili e prodotti sostituibili, e chiede alla Commissione europea di riconoscere l'esposizione alla concorrenza. Se la Commissione adotta l'atto entro il termine previsto, gli appalti dell'operatore per quell'attività escono dal Codice; se la Commissione tace oltre quel termine, l'esenzione scatta comunque.
- Uso scorrettoAnche le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dell'esposizione alla concorrenza, ma solo se la richiesta è corredata da una posizione motivata e giustificata dell'Autorità indipendente competente: senza quella posizione, tocca comunque all'Autorità comunicare le circostanze rilevanti alla Commissione.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-143
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