Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l'ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell'ente concedente.
- 2.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
- 3.
Le disposizioni del codice non si applicano alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Un appalto comprato solo per rivendere o affittare il suo oggetto a terzi esce dal Codice, se chi affida non ha alcuna esclusiva su quella vendita o locazione e chiunque altro potrebbe venderla alle stesse condizioni.
L'articolo 144 individua un'esenzione stretta, riferita ai soli appalti, per il caso in cui l'oggetto acquistato serva solo a essere rivenduto o dato in locazione a terzi. Perché operi servono due condizioni insieme: la stazione appaltante o l'ente concedente non deve godere di alcun diritto speciale o esclusivo sulla vendita o sulla locazione di quell'oggetto, e altri soggetti devono poter venderlo o locarlo alle stesse condizioni. In pratica, l'ente si comporta come un qualunque operatore del mercato, senza una posizione di vantaggio che giustifichi le regole di gara. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti comunicano quali categorie di prodotti o attività considerano escluse per questo motivo, segnalando quali informazioni sono commercialmente sensibili; l'esenzione diventa stabile solo per le categorie che la Commissione stessa dichiara escluse con un atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'esenzione riguarda l'appalto d'acquisto iniziale, non il rapporto successivo fra l'ente e chi acquista o prende in locazione l'oggetto rivenduto.
- c. 1Il Codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l'ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto dell'appalto e altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
- c. 2Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, evidenziando quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
- c. 3Il Codice non si applica alle categorie di prodotti o attività oggetto di tali appalti considerate escluse dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Un gestore pubblico di una rete idrica gestisce anche un piccolo punto vendita di contatori e valvole per gli utenti, senza detenere alcuna esclusiva o diritto speciale sulla loro commercializzazione: qualunque rivenditore potrebbe procurarsi lo stesso materiale dallo stesso fornitore, alle stesse condizioni. Il contratto con cui il gestore acquista lo stock destinato a essere rivenduto può restare fuori dal Codice. Se invece il gestore avesse un'esclusiva territoriale sulla vendita di quei contatori, concessa da un provvedimento pubblico, l'esenzione non opererebbe più e l'acquisto andrebbe affidato secondo le regole ordinarie.
- Uso scorrettoLe due condizioni del comma 1 sono cumulative: non basta che la stazione appaltante non abbia un diritto esclusivo di vendita, se nel frattempo altri enti non possono comunque vendere o locare lo stesso oggetto alle stesse condizioni.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-144
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.