Accordi quadro
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDelle procedure di scelta del contraente
- 1.
Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti all'accordo. Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l'ente concedente fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. La stazione appaltante o l'ente concedente non può ricorrere agli accordi quadro per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
L'accordo quadro nei settori speciali fissa le regole in anticipo, ma può riaprire il confronto competitivo appalto per appalto — e non può mai diventare uno strumento per eludere la concorrenza.
L'articolo 154 disciplina come si aggiudicano gli appalti basati su un accordo quadro nei settori speciali. La base è sempre un insieme di regole e criteri oggettivi, indicati nei documenti di gara dell'accordo quadro, che garantiscono la parità di trattamento fra gli operatori economici che ne fanno parte. Queste regole possono prevedere la riapertura del confronto competitivo: in tal caso, per ciascun appalto specifico la stazione appaltante o l'ente concedente fissa un termine sufficiente per presentare le offerte, e aggiudica a chi ha offerto meglio secondo i criteri già stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'articolo chiude con un divieto esplicito: l'accordo quadro non può essere usato per eludere l'applicazione del codice, né per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Controlla sempre se l'accordo quadro prevede o no la riapertura del confronto competitivo: cambia sia il termine da rispettare sia il modo in cui ciascun appalto specifico viene aggiudicato.
- c. 1Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi, che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo fra gli operatori economici partecipanti all'accordo.
- c. 1Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono la parità di trattamento fra gli operatori economici che ne fanno parte.
- c. 1Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l'ente concedente fissa un termine sufficiente per presentare offerte relative a ciascun appalto specifico, e aggiudica a chi ha presentato la migliore offerta secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
- c. 1La stazione appaltante o l'ente concedente non può ricorrere agli accordi quadro per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Un gestore di una rete idrica stipula un accordo quadro con tre imprese per la manutenzione delle condotte, indicando nei documenti di gara che, per ogni singolo intervento, si riaprirà il confronto competitivo fra le tre imprese ammesse. Quando serve appaltare un intervento specifico, il gestore invita le tre imprese a presentare un'offerta entro un termine sufficiente a prepararla, e aggiudica l'intervento a chi ha offerto meglio secondo i criteri già fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. Il gestore non può selezionare l'accordo quadro come scorciatoia per evitare la concorrenza fra le tre imprese sui singoli interventi.
- Uso scorrettoIl divieto di ricorrere agli accordi quadro per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza è una clausola generale, non limitata ai soli casi con riapertura del confronto competitivo: vale per qualunque accordo quadro nei settori speciali.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-154
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