Norme applicabili
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDelle procedure di scelta del contraente
- 1.
Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli: a) articolo 71, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo di cui all'allegato II.6, Parte II; b) articolo 74, salvo che, nel dialogo competitivo indetto nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse, e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni; c) articoli 70, comma 6, e 75, salvo che, nei partenariati per l'innovazione indetti nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni; d) articoli 77, 78, 79 e 80; e) articolo 85, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo.
Nei settori speciali le regole della procedura aperta, del dialogo competitivo, del partenariato per l'innovazione e delle consultazioni di mercato si importano in blocco dai settori ordinari, ma con adattamenti propri su chi può partecipare e su quali termini.
L'articolo 153 non detta una disciplina propria: smista, con cinque rinvii puntuali, quali articoli pensati per i settori ordinari valgono anche nei settori speciali. Per la procedura aperta e per la pubblicazione a livello nazionale il rinvio è quasi integrale, con la sola precisazione che l'avviso di pre-informazione va letto come avviso periodico indicativo. Per il dialogo competitivo e per il partenariato per l'innovazione, invece, il rinvio porta due adattamenti: chiunque può chiedere di partecipare rispondendo a un avviso di indizione di gara, e il termine minimo per le domande di partecipazione è fissato di norma non sotto i trenta giorni, mai sotto i quindici. Le consultazioni preliminari di mercato, la partecipazione a tali consultazioni, le specifiche tecniche e le etichettature si applicano senza adattamenti.
Il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione nei settori speciali seguono termini e regole di accesso autonomi, non quelli dei settori ordinari.
- c. 1Si applica la procedura aperta dell'articolo 71, salvo che l'avviso di pre-informazione va inteso come avviso periodico indicativo dell'allegato II.6, Parte II.
- c. 1Si applica il dialogo competitivo dell'articolo 74, salvo che chiunque può chiedere di partecipare rispondendo a un avviso di indizione di gara; il termine minimo per le domande di partecipazione è di norma non inferiore a trenta giorni, e mai inferiore a quindici.
- c. 1Si applicano l'articolo 70, comma 6, sul numero di candidati da invitare, e l'articolo 75 sul partenariato per l'innovazione, salvo che chiunque presenta domanda rispondendo all'avviso di indizione di gara, con termine minimo di norma non inferiore a trenta giorni, mai inferiore a quindici.
- c. 1Si applicano senza adattamenti gli articoli 77, 78, 79 e 80, su consultazioni preliminari di mercato, partecipazione dei candidati a tali consultazioni, specifiche tecniche ed etichettature.
- c. 1Si applica la pubblicazione a livello nazionale dell'articolo 85, con la stessa precisazione sull'avviso di pre-informazione riferito all'avviso periodico indicativo.
Un ente concedente che gestisce una rete di trasporto del gas avvia un partenariato per l'innovazione per sviluppare un sistema di monitoraggio predittivo delle perdite. Pubblica un avviso di indizione di gara e fissa il termine per la ricezione delle domande di partecipazione a non meno di trenta giorni, comunque mai sotto i quindici. Qualsiasi operatore economico interessato può presentare la propria domanda fornendo le informazioni richieste dall'ente concedente.
- Da leggere insieme aL'adattamento sui termini e sull'accesso alla domanda di partecipazione riguarda solo dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione: consultazioni preliminari di mercato, partecipazione a tali consultazioni, specifiche tecniche ed etichettature restano quelle dei settori ordinari.Art. 77Art. 78Art. 79Art. 80
- Da leggere insieme aL'avviso di indizione di gara a cui rispondono gli operatori economici nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione dei settori speciali è quello previsto dalle modalità di indizione della disciplina generale delle procedure di scelta.Art. 155
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-153
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