Procedura negoziata con pubblicazione di un bando
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDelle procedure di scelta del contraente
- 1.
Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
- 2.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.
- 3.
Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 169, comma 2.
- 4.
Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d'accordo tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purchè questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Nella procedura negoziata con bando dei settori speciali chiunque può chiedere di partecipare, ma solo chi viene invitato negozia — e il pavimento dei dieci giorni scatta solo se manca l'accordo sui tempi.
L'articolo 157 disciplina la procedura negoziata con pubblicazione di un bando nei settori speciali, in due fasi. Nella prima, qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione rispondendo a un avviso di indizione di gara; il termine minimo è di norma non inferiore a trenta giorni dalla trasmissione del bando o dall'invito a confermare interesse, mai sotto i quindici. Nella seconda, solo chi è stato invitato dopo la valutazione delle informazioni fornite partecipa alle negoziazioni, e il numero di candidati idonei da invitare può essere limitato secondo una disciplina propria. Il termine per le offerte, infine, può essere concordato fra stazione appaltante o ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché identico per ciascuno; se manca l'accordo, non scende sotto i dieci giorni dall'invio dell'invito a presentare offerte.
Verifica da quale evento decorre il termine minimo per le domande: dal bando, oppure dall'invito a confermare interesse se si è usato un avviso periodico indicativo.
- c. 1Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste.
- c. 2Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di norma non meno di trenta giorni dalla trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse, e non è mai inferiore a quindici giorni.
- c. 3Solo gli operatori invitati in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni; il numero di candidati idonei da invitare può essere limitato secondo quanto previsto dall'articolo 169, comma 2.
- c. 4Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d'accordo fra stazione appaltante o ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché identico per ciascuno; in assenza di accordo, non è inferiore a dieci giorni dall'invio dell'invito a presentare offerte.
Un operatore che gestisce una rete ferroviaria regionale indice una procedura negoziata con bando per rinnovare il sistema di segnalamento, fissando trenta giorni per la ricezione delle domande. Riceve dodici domande, ne valuta le informazioni e limita a quattro i candidati idonei da invitare alle negoziazioni. Si accorda con tutti e quattro su un termine identico per presentare le offerte; senza quell'accordo, avrebbe comunque dovuto concedere almeno dieci giorni dall'invio dell'invito.
- Da leggere insieme aIl numero di candidati da invitare alle negoziazioni non segue la disciplina della procedura ristretta: qui il rinvio è all'articolo 169, comma 2, non all'articolo 70, comma 6.Art. 169
- Uso scorrettoIl termine per presentare le offerte concordato con i candidati selezionati deve essere identico per ciascuno: la stazione appaltante non può negoziarlo caso per caso con condizioni diverse da un candidato all'altro.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-157
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