Procedure di gara regolamentate
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella selezione dei partecipanti e delle offerte
- 1.Modificato
Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono ((, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98,)) stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.
- 2.
Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza.
Imprese pubbliche e titolari di diritti esclusivi possono scrivere in anticipo cosa considerano un grave illecito professionale, e ridurre per iscritto quanti candidati invitare — mai a discrezione libera.
L'articolo 169 disciplina la seconda via alternativa alla procedura ordinaria dei settori speciali: la procedura regolamentata. Con propri atti pubblicati e accessibili a tutti gli operatori interessati, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire in anticipo — restando ferme le cause di esclusione automatica — quali condotte considerano un grave illecito professionale, nel rispetto dei criteri già fissati per quell'istituto nel regime ordinario. Nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione, quando serve equilibrare le caratteristiche della procedura con i mezzi per realizzarla, la stazione appaltante o l'ente concedente può anche fissare criteri oggettivi per ridurre il numero di candidati da invitare a offrire — ma quel numero deve comunque garantire una concorrenza adeguata.
Controlla che gli atti siano pubblicati e accessibili a tutti, che i criteri di riduzione dei candidati siano oggettivi e non discrezionali, e che il numero finale non comprometta la concorrenza.
- c. 1Con propri atti pubblicati sui siti istituzionali e accessibili a tutti gli operatori interessati, ferme le cause di esclusione automatica, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri già previsti per l'istituto, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali.
- c. 2Quando serve garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche della procedura e i mezzi per realizzarla, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione l'ente può definire criteri oggettivi per ridurre il numero di candidati da invitare, tenendo conto dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
Un ente che gestisce un aeroporto in virtù di un diritto esclusivo pubblica sul proprio sito un atto che elenca in anticipo alcune condotte che considera gravi illeciti professionali, come le gravi inadempienze in precedenti contratti di manutenzione. Quando bandisce una procedura ristretta per lavori sulle piste, riceve più domande di partecipazione di quante ne possa gestire: applica i criteri oggettivi fissati nello stesso atto per selezionare un numero di candidati da invitare a offrire, restando comunque sufficiente a garantire un confronto competitivo reale tra più imprese.
- Uso scorrettoLa riduzione del numero di candidati del comma 2 non è discrezionale: il testo impone che il numero prescelto tenga conto dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza, un limite esplicito che va verificato caso per caso.
- Da leggere insieme aLe condotte di grave illecito professionale definite in anticipo operano agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e), e 98: vanno lette insieme a quella disciplina generale, non la sostituiscono.Art. 95Art. 98
- Da leggere insieme aLe cause di esclusione automatica dell'articolo 94 restano ferme e non sono toccate da questo articolo: la facoltà di definire in anticipo riguarda solo il grave illecito professionale.Art. 94
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-169
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