Comunicazione delle specifiche tecniche
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDei bandi, degli avvisi e degli inviti
- 1.
Su richiesta degli operatori economici interessati all'affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili in forma digitale in maniera gratuita, illimitata e diretta.
- 2.
Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella digitale qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara oppure per tutelare la riservatezza delle informazioni che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti trasmettono.
- 3.
Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, in forma digitale, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.
Su richiesta, le specifiche tecniche vanno messe a disposizione gratis e online; solo l'impossibilità digitale o la riservatezza giustificano una via diversa.
L'articolo 160 completa la disciplina della disponibilità digitale dei documenti di gara con una regola dedicata alle specifiche tecniche. Su richiesta degli operatori economici interessati a un affidamento, la stazione appaltante o l'ente concedente mette a disposizione le specifiche tecniche previste nei propri appalti, o quelle a cui intende riferirsi negli avvisi periodici indicativi; la messa a disposizione è digitale, gratuita, illimitata e diretta. Questa regola cede solo in due casi: quando non è possibile offrire l'accesso digitale gratuito a determinati documenti, o quando serve tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse; in entrambi i casi le specifiche vengono trasmesse con un mezzo diverso da quello digitale. Quando invece le specifiche tecniche si basano su documenti a cui gli operatori hanno già accesso gratuito, illimitato e diretto in forma digitale, non serve altro che indicarne il riferimento: non c'è bisogno di ripubblicarli.
Controlla su cosa si basano le specifiche tecniche richiamate: se rimandano a documenti già accessibili online, l'obbligo di comunicazione si esaurisce nel riferimento a quei documenti.
- c. 1Su richiesta degli operatori economici interessati all'affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro appalti di forniture, lavori o servizi, o quelle a cui intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi; le specifiche sono rese disponibili in forma digitale, gratuita, illimitata e diretta.
- c. 2Le specifiche tecniche sono trasmesse con un mezzo diverso da quello digitale quando non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara, oppure per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse.
- c. 3Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti a cui gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto in forma digitale, è sufficiente indicare il riferimento a tali documenti.
Un operatore economico chiede a un gestore di rete idrica le specifiche tecniche di un appalto per la fornitura di contatori intelligenti. Il gestore risponde che quelle specifiche sono basate su norme tecniche già pubblicate in forma digitale, gratuita e accessibile senza limiti sul portale del produttore degli standard: si limita quindi a indicare il riferimento a quei documenti, senza doverli ripubblicare. Per un diverso lotto, dedicato alla sicurezza degli impianti, alcune specifiche sono invece riservate: il gestore le trasmette con un mezzo diverso da quello digitale, come previsto per questi casi.
- Uso scorrettoL'eccezione della riservatezza al comma 2 non copre l'intero appalto: riguarda solo le specifiche tecniche per cui serve davvero tutelare la natura riservata delle informazioni, non un modo per sottrarre l'intero appalto all'accesso digitale.
- Da leggere insieme aL'obbligo del comma 1 si aggancia alla disponibilità digitale dei documenti di gara disciplinata dall'articolo 159: la richiesta dell'operatore economico riguarda le specifiche tecniche, ma la logica di accesso gratuito, illimitato e diretto è la stessa.Art. 159
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-160
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