Disponibilità digitale dei documenti di gara
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDei bandi, degli avvisi e degli inviti
- 1.
A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
- 2.
Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso è consentito il più rapidamente possibile e comunque non oltre il momento dell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
- 3.
Quando è impossibile l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.
- 4.
Quando la deroga all'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice è dovuta a esigenze di tutela della riservatezza, l'avviso o l'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i documenti di gara indicano le misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni e le modalità di accesso ai documenti. In tale caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni, salvo che il nuovo termine sia stato fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati.
- 5.
Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.
I documenti di gara sono online, gratis e senza limiti fin dalla pubblicazione dell'avviso; solo l'impossibilità tecnica o la riservatezza giustificano una via diversa, con una proroga dei termini.
L'articolo 159 fissa la regola dell'accesso digitale ai documenti di gara nei settori speciali: dalla pubblicazione dell'avviso o dall'invio dell'invito a confermare interesse, i documenti sono online gratis, illimitati e diretti, con il link indicato nell'avviso o nell'invito. Quando il mezzo di indizione è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, l'accesso può slittare, ma mai oltre l'invito a offrire o negoziare. L'impossibilità tecnica e la riservatezza permettono di derogare ai mezzi elettronici, dandone conto; il termine offerte si allunga di pochi giorni, salvo accordo diverso con i candidati selezionati. Le informazioni aggiuntive vanno comunicate agli offerenti, o pubblicate su piattaforma e sito istituzionale, con anticipo sulla scadenza.
Verifica da quale mezzo è indetta la gara: con un avviso su un sistema di qualificazione l'accesso può arrivare più tardi, mai oltre l'invito a offrire o negoziare.
- c. 1Dalla pubblicazione dell'avviso o dall'invio dell'invito a confermare interesse, i documenti di gara sono online in modo gratuito, illimitato e diretto, con il collegamento ipertestuale indicato nell'avviso o nell'invito.
- c. 2Quando il mezzo di indizione è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, l'accesso ai documenti di gara è consentito il più rapidamente possibile e comunque non oltre l'invito a offrire o negoziare.
- c. 3Quando è impossibile usare i mezzi elettronici previsti dal Codice, l'avviso o l'invito ne danno conto e indicano le modalità di trasmissione alternative; il termine per le offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.
- c. 4Quando la deroga è dovuta a esigenze di riservatezza, l'avviso, l'invito o i documenti di gara indicano le misure di protezione adottate e le modalità di accesso; il termine è prorogato di non oltre cinque giorni, salvo diverso accordo con tutti i candidati selezionati.
- c. 5Le ulteriori informazioni sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti, o rese disponibili sulla piattaforma digitale e sul sito istituzionale, almeno sei giorni prima della scadenza, o quattro se il termine è ridotto.
Un gestore di rete gas pubblica un avviso e rende disponibili online, gratis e senza limiti, i documenti di gara collegati con un link. Per un lotto con le planimetrie della rete decide di non pubblicarle digitalmente per tutelarne la riservatezza: indica le misure di protezione adottate e le modalità di accesso per gli operatori selezionati. Invece della proroga standard di cinque giorni, si accorda con tutti i candidati selezionati su un nuovo termine più ampio.
- Uso scorrettoLa deroga per riservatezza del comma 4 non è generale: vale solo se davvero dovuta a esigenze di riservatezza, non come scorciatoia per limitare senza motivo l'accesso digitale che resta la regola.
- Da leggere insieme aIl rinvio del comma 2 e del comma 4 all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione richiama l'articolo 162: la deroga sui tempi di accesso è specifica di quella modalità, non vale per gli avvisi periodici indicativi o i bandi ordinari.Art. 162
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-159
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