Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella selezione dei partecipanti e delle offerte
- 1.
Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi.
- 2.Modificato
Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture ((o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura)) può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità ((una relazione corredata della relativa documentazione)). ((La relazione di cui al secondo periodo è allegata al provvedimento di aggiudicazione.)) Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
- 3.
Salvo il disposto del terzo periodo del presente comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108, è preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se la stazione appaltante o l'ente concedente, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
- 4.
Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio del codice.
- 5.
In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, il valore percentuale dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, rispetto al valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Le stazioni appaltanti garantiscono che il criterio di cui al primo periodo sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione nei rapporti con i Paesi terzi e proporzionalità.
Nei settori speciali un'offerta di forniture con oltre metà da prodotti di Paesi terzi può essere respinta, o penalizzata a parità di prezzo — ma nessuna delle due è automatica.
L'articolo si applica agli appalti di forniture nei settori speciali, e solo se i prodotti vengono da un Paese terzo privo di un accordo che apra ai fornitori europei un accesso comparabile ai suoi mercati. In quel perimetro l'ente può respingere l'offerta se oltre metà del valore viene da quei Paesi. Se non la respinge, motiva e trasmette all'Autorità una relazione allegata al provvedimento di aggiudicazione. A parità di offerte prevale quella non respingibile, salvo incompatibilità tecnica o costi sproporzionati; lo stesso dato può pesare tra i criteri di valutazione.
Verifica sempre l'origine dei prodotti offerti, non la nazionalità del fornitore: è quel dato ad attivare l'intero articolo.
- c. 1L'articolo si applica, fatti salvi gli obblighi verso Paesi terzi, alle offerte con prodotti di Paesi terzi con cui l'Unione non ha un accordo di accesso comparabile ai loro mercati per le imprese europee.
- c. 2Un'offerta di forniture può essere respinta se la quota di prodotti di quei Paesi terzi, calcolata secondo il regolamento doganale dell'Unione, supera il 50 per cento del valore dei prodotti offerti; i software delle reti di telecomunicazione contano come prodotti.
- c. 2Se non respinge un'offerta oltre quella soglia, l'ente motiva e trasmette all'Autorità una relazione con la documentazione, allegata al provvedimento di aggiudicazione.
- c. 3A parità di offerte per i criteri dell'articolo 108 — differenza di prezzo non oltre il 3 per cento — prevale quella non respingibile, salvo materiale incompatibile con quello esistente o costi sproporzionati.
- c. 4Per calcolare la quota di prodotti di Paesi terzi restano fuori i Paesi ai quali una decisione del Consiglio dell'Unione europea ha esteso il beneficio del codice.
- c. 5Tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può entrare la percentuale di prodotti di Paesi terzi per voce merceologica, nel rispetto di non discriminazione e proporzionalità.
Un ente che gestisce una rete di trasporto pubblico affida una fornitura di componenti per la bigliettazione. Un'offerta contiene per il 65 per cento prodotti di un Paese terzo privo di accordo di reciprocità. L'ente la ritiene competitiva e non la respinge: motiva la scelta e trasmette all'Autorità la relazione, allegata al provvedimento. Nel confronto finale la stessa offerta risulta quasi alla pari di una concorrente europea: l'ente valuta se preferirla, ma i suoi componenti sono incompatibili con l'infrastruttura già installata, e mantiene l'aggiudicazione originaria.
- Uso scorrettoIl respingimento del comma 2 è una facoltà: chi non la esercita deve motivare e riferire all'Autorità con la relazione allegata al provvedimento.
- Da leggere insieme aLa preferenza a parità del comma 3 rimanda ai criteri dell'articolo 108: l'equivalenza si misura su quei criteri, e il 3 per cento vale solo ai fini di questo articolo.Art. 108
- Da leggere insieme aIl criterio del comma 5 si innesta tra quelli dell'articolo 108, comma 4, per l'offerta economicamente più vantaggiosa: non è autonomo, ma una voce aggiuntiva a quel modello.Art. 108
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-170
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