Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- In vigore dal
- 06/11/2025
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VLa selezione delle offerte
- 1.
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
- 2.
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo; f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- 3.
Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
- 4.Modificato
I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Le disposizioni di cui ((al sesto periodo)) si applicano anche ((ai)) contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) ((, e in tali casi)) le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonchè le competenze tecniche dei conducenti.
- 5.
L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
- 6.
I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
- 7.
I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
- 8.
Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
- 9.
Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
- 10.
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
- 11.
In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
- 12.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.
Come si sceglie chi vince: qualità e prezzo insieme è la regola, il solo prezzo è l'eccezione motivata.
L'articolo 108 stabilisce che le stazioni appaltanti aggiudicano sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo oppure sull'elemento prezzo o costo. Il minor prezzo non è vietato, ma è un'opzione ristretta: vale per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o con condizioni definite dal mercato. Per alcune categorie — servizi sociali, ristorazione, servizi ad alta intensità di manodopera, ingegneria e architettura sopra 140.000 euro — il rapporto qualità/prezzo è obbligatorio e non si può derogare. Per l'impresa la differenza è concreta: una gara a qualità/prezzo chiede giorni di offerta tecnica che una gara al minor prezzo non chiede.
Stai verificando la legittimità di un bando: il minor prezzo su servizi ad alta intensità di manodopera è la contestazione più immediata che questo articolo consente.
- c. 1L'offerta economicamente più vantaggiosa è la regola generale, e si individua col miglior rapporto qualità/prezzo oppure con l'elemento prezzo o costo secondo un criterio costo/efficacia come il costo del ciclo di vita.
- c. 2In sette casi il miglior rapporto qualità/prezzo è l'unico criterio con cui si aggiudica: servizi sociali e ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, insieme ai servizi ad alta intensità di manodopera; ingegneria, architettura e altri servizi tecnici o intellettuali di importo pari o superiore a 140.000 euro; servizi e forniture di pari importo ad alto contenuto tecnologico o innovativo; dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione; appalto integrato; lavori ad alto contenuto tecnologico o innovativo; trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione.
- c. 3Il minor prezzo è ammesso per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato — ma mai per i servizi ad alta intensità di manodopera.
- c. 7I criteri di valutazione e la loro ponderazione vanno indicati nei documenti di gara, eventualmente con una forcella fra un minimo e un massimo, e ogni criterio può avere sub-criteri con i loro pesi.
- c. 8Solo quando la ponderazione non è possibile per ragioni oggettive i criteri si indicano in ordine decrescente di importanza. È una via d'uscita, non un'alternativa a scelta della stazione appaltante.
- c. 9Nell'offerta economica vanno indicati, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza — eccetto forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale.
- c. 11Sui lavori aggiudicati a qualità/prezzo non si possono attribuire punteggi per opere o prestazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d'asta.
Un ente affida per tre anni il servizio di pulizia dei propri immobili, importo stimato 300.000 euro. È un servizio ad alta intensità di manodopera secondo la definizione dell'allegato I.1, quindi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo è obbligatorio e il minor prezzo è precluso: un bando che lo prevedesse sarebbe contestabile. L'impresa che partecipa deve mettere in conto la preparazione di un'offerta tecnica, e indicare nell'offerta economica i costi della manodopera — la cui omissione, per il comma 9, comporta l'esclusione.
- Uso scorrettoScegliere il minor prezzo per risparmiare tempo di valutazione, su una categoria in cui il comma 2 impone la qualità, è l'uso scorretto più frequente di questo articolo.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 54 e all'articolo 110: il criterio scelto decide anche quale regime dell'anomalia si applica alle offerte.Art. 54Art. 110
- Da leggere insieme aL'omissione dei costi della manodopera nell'offerta economica è causa di esclusione per legge, non una dimenticanza sanabile: va letto insieme all'articolo 101 sul soccorso istruttorio, che su questo punto non arriva.Art. 101
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-108
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