Contratti esclusi
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDei contratti di concessioneTitolo IL'ambito di applicazione e i principi generali
- 1.
I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
- 2.
La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
- 3.
All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I.
Non tutte le concessioni seguono le regole della Parte II: alcune restano fuori per la loro natura, altre perché lo dice direttamente la direttiva europea.
L'articolo 181 delimita il campo di applicazione della disciplina delle concessioni. Il comma 1 tiene fuori i servizi non economici d'interesse generale, che per definizione non competono su un mercato e quindi non richiedono le tutele concorrenziali pensate per gli affidamenti a titolo oneroso. Il comma 2 esclude altresì le concessioni indicate dalla direttiva 2014/23/UE in una serie di articoli dedicati a settori specifici: sono esclusioni puntuali, previste direttamente dal legislatore europeo per settori e situazioni specifiche, e vanno verificate caso per caso su quel testo, non presunte. Il comma 3 chiude la disposizione con una garanzia di fondo: anche quando una concessione è esclusa dall'ambito della Parte II, l'affidamento non resta senza regole. Si applicano comunque i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I, gli stessi principi generali — risultato, fiducia, accesso al mercato — che valgono per tutti i contratti pubblici. L'esclusione, insomma, toglie le procedure dettagliate previste per le concessioni ordinarie, ma non trasforma l'affidamento in un'area franca dai principi del Codice.
Classifichi correttamente la concessione all'origine, perché un'esclusione applicata a torto — o negata a torto — espone la procedura seguita a contestazione.
- c. 1I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della Parte relativa alle concessioni.
- c. 2Sono altresì escluse le concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
- c. 3All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della Parte si applicano comunque i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I.
- Uso scorrettoL'esclusione dei servizi non economici d'interesse generale non è una clausola di stile su cui adagiarsi: qualificare come «non economico» un servizio che in realtà compete su un mercato, per sottrarsi alle regole della Parte II, non è una lettura che il comma 1 autorizza.
- Uso scorrettoL'esclusione del comma 2 rinvia a un elenco chiuso di articoli della direttiva 2014/23/UE, non a un criterio generale: far rientrare una concessione in quell'elenco richiede di verificarla sul testo della direttiva, non di dedurla per analogia da un caso simile.
- Da leggere insieme aIl rinvio del comma 3 ai principi del Titolo I della Parte I del Libro I richiama, tra gli altri, il principio del risultato dell'articolo 1, che vincola esplicitamente anche gli enti concedenti e non solo le stazioni appaltanti.Art. 1
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-181
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