Società di scopo
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IVLa finanza di progetto
- 1.
Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
- 2.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
- 3.
La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di scopo può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
- 4.
Il contratto di concessione disciplina altresì le modalità di sostituzione dei soci della società di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione.
- 5.
Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai sensi del comma 1 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.
Sopra soglia, l'aggiudicatario deve costituire una società di scopo — e chi ne ha reso possibile la qualificazione ci resta dentro fino al collaudo.
L'articolo 194 disciplina la società di scopo nella finanza di progetto: sopra una certa soglia, il bando impone all'aggiudicatario di costituirla come società per azioni o a responsabilità limitata, con un capitale minimo indicato dal bando. Subentra nel rapporto di concessione senza bisogno di approvazioni, sostituendo l'aggiudicatario nei rapporti con l'ente; se l'ente versa un prezzo in corso d'opera, i soci restano solidalmente responsabili del rimborso, a meno che la società non presti garanzie che li liberano fino al collaudo. I soci qualificanti restano nella società fino al collaudo, mentre banche e investitori estranei alla qualificazione entrano ed escono liberamente. Il contratto disciplina anche la sostituzione dei soci che perdono i requisiti in corso d'esecuzione.
Verifica quali soci sono qualificanti: restano vincolati fino al collaudo, mentre banche e investitori estranei alla qualificazione entrano ed escono liberamente.
- c. 1Per gli affidamenti superiori alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), il bando prevede che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, indicando l'ammontare minimo del capitale sociale; in caso di concorrente plurisoggettivo, l'offerta indica, a pena di esclusione, la quota di ciascun soggetto.
- c. 2I lavori e i servizi affidati direttamente dalla società di scopo ai propri soci, originari o subentrati, si intendono realizzati in proprio, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.
- c. 3La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, sostituendo l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.
- c. 3In caso di prezzo versato in corso d'opera, i soci restano solidalmente responsabili con la società per l'eventuale rimborso, a meno che la società non fornisca garanzie che li liberano fino al collaudo; banche e investitori estranei alla qualificazione possono entrare o smobilizzare in qualsiasi momento.
- c. 4Il contratto di concessione disciplina le modalità di sostituzione dei soci che, in corso di esecuzione, perdano i requisiti di qualificazione.
- c. 5Il bando-tipo per l'affidamento reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.
Un raggruppamento fra un'impresa di costruzioni e una banca finanziatrice si aggiudica, sopra soglia, la concessione per un nuovo ospedale in finanza di progetto. Costituisce una società per azioni con il capitale minimo indicato dal bando, e l'impresa, socio qualificante, dichiara la propria quota nell'offerta. La società subentra nella concessione senza ulteriori approvazioni. Quando l'ente versa un acconto in corso d'opera, presta garanzie che liberano i soci dalla responsabilità solidale; l'impresa resta vincolata fino al collaudo, mentre la banca, estranea alla qualificazione, può cedere la quota in qualsiasi momento.
- Uso scorrettoI soci qualificanti sono tenuti a partecipare alla società di scopo fino al collaudo dell'opera: non possono cedere le quote prima per sottrarsi agli obblighi del concessionario.
- Da leggere insieme aLa soglia che fa scattare l'obbligo di costituire la società di scopo è quella dell'articolo 14, comma 1, lettera a).Art. 14
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-194
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