Definizione e disciplina
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDella locazione finanziaria
- 1.
Per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).
- 2.
La società di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di eventuali servizi accessori.
- 3.
Se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio operativo, ai sensi dell'articolo 177, si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato. In caso contrario si applicano le disposizioni in materia di appalto pubblico di lavori.
- 4.
Per l'aggiudicazione del contratto di cui al comma 1 l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità, comprensivo del piano finanziario. L'aggiudicatario predispone i successivi livelli progettuali ed esegue l'opera.
- 5.
Se l'offerente è un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal soggetto finanziatore e da uno o più soggetti realizzatori, ciascuno è responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta nel contratto. Il soggetto finanziatore può presentare l'offerta anche singolarmente, ricorrendo in tal caso all'avvalimento del soggetto realizzatore.
- 6.
Uno o più soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione, possono essere sostituiti in fase di gara o di esecuzione con altri soggetti aventi medesimi requisiti e caratteristiche. L'ente concedente può negare l'assenso solo nelle ipotesi in cui il soggetto indicato a subentrare non sia in possesso dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi.
- 7.
L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente resta in ogni caso condizionato all'esito positivo del collaudo, ovvero della verifica di conformità in ordine alla gestione funzionale dell'opera secondo le modalità stabilite. Il soggetto aggiudicatario assicura la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto.
- 8.
L'opera oggetto di locazione finanziaria segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi a condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al termine del periodo di locazione il committente è obbligato al riscatto. L'ente concedente può concedere il diritto di superficie sull'area pubblica dove realizzare l'opera.
- 9.
L'opera può essere realizzata anche su un'area nella disponibilità dell'aggiudicatario. Si applica, anche in tal caso, il primo periodo del comma 8.
- 10.
Il contratto prevede la facoltà di riscatto anticipato.
Il leasing pubblico prende in prestito le norme sul PPP o sull'appalto a seconda che il rischio operativo passi davvero al privato.
L'articolo 196 disciplina la locazione finanziaria: gli enti concedenti la usano per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche, con una società di leasing che acquista il bene e lo cede in godimento contro un canone periodico. Il regime applicabile dipende dal rischio: se il contratto trasferisce il rischio operativo dell'articolo 177 valgono le norme su concessioni e partenariato, altrimenti quelle sull'appalto di lavori. La gara parte da un progetto di fattibilità con piano finanziario. L'articolo disciplina anche il raggruppamento fra finanziatore e realizzatore, le sostituzioni per crisi d'impresa, e il regime di opera pubblica quando il riscatto finale è obbligatorio.
Verifica se il contratto obbliga al riscatto finale: è la condizione che fa scattare il regime di opera pubblica.
- c. 1Gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità.
- c. 3Se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio operativo dell'articolo 177, si applicano le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato; in caso contrario si applicano le disposizioni sull'appalto pubblico di lavori.
- c. 4Per l'aggiudicazione l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità comprensivo del piano finanziario; l'aggiudicatario predispone i successivi livelli progettuali ed esegue l'opera.
- c. 5Se l'offerente è un raggruppamento fra finanziatore e realizzatori, ciascuno risponde solo della propria obbligazione; il solo finanziatore può offrire ricorrendo all'avvalimento del realizzatore.
- c. 6In caso di liquidazione giudiziale, inadempimento o altra causa impeditiva, i soggetti dell'associazione possono essere sostituiti in gara o in esecuzione; l'ente concedente nega l'assenso solo se il sostituto manca dei requisiti necessari.
- c. 8L'opera segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi solo se il contratto stabilisce che al termine della locazione l'ente concedente è obbligato al riscatto; l'ente può concedere il diritto di superficie sull'area pubblica dove realizzarla.
- c. 10Il contratto prevede sempre la facoltà di riscatto anticipato.
Un Comune indice una gara per la costruzione della nuova sede degli uffici tecnici tramite locazione finanziaria, ponendo a base di gara un progetto di fattibilità con il piano finanziario. Riceve l'offerta di un raggruppamento formato da una società di leasing e un'impresa di costruzioni, ciascuna responsabile della propria obbligazione. Il contratto stabilisce che, al termine della locazione, il Comune sia obbligato al riscatto: l'opera segue perciò il regime di opera pubblica fin dall'inizio, e il Comune concede alla società aggiudicataria il diritto di superficie sull'area dove sorgerà l'edificio.
- Uso scorrettoL'ente concedente può negare l'assenso alla sostituzione di un soggetto del raggruppamento solo se chi subentra manca dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, non per qualunque altra ragione.
- Da leggere insieme aIl trasferimento del rischio operativo dell'articolo 177 decide quale corpo di norme si applica al leasing: concessioni e partenariato pubblico-privato se c'è, appalto di lavori se non c'è.Art. 177
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-196
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