Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VAltre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato
- 1.
I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle società di scopo, delle società affidatarie, a qualunque titolo, di contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti generali.
- 2.
Il privilegio, a pena di nullità del contratto di finanziamento, deve risultare da atto scritto. Nell'atto sono esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonchè gli elementi che costituiscono il finanziamento.
- 3.
L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione sono effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
- 4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
- 5.
Al fine di agevolare la bancabilità delle iniziative, tutti i crediti della società di scopo, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.
- 6.
I beni sui quali la società di scopo è titolare di diritti reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato.
Chi finanzia un'opera pubblica ha un privilegio di legge sui beni di chi la realizza, ma vale solo con un atto scritto fatto bene e trascritto.
L'articolo 199 assiste con un privilegio generale i crediti di chi finanzia o rifinanzia lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di servizi pubblici: grava sui beni mobili, inclusi i crediti, del concessionario, delle società di scopo, delle società affidatarie di PPP e dei contraenti generali. Per operare, deve risultare da un atto scritto con contenuti precisi, a pena di nullità; per essere opponibile ai terzi va trascritto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'articolo aggiunge due garanzie per la bancabilità: la cessione dei crediti della società di scopo senza consenso del debitore ceduto, e l'ipoteca o il pegno sui suoi beni solo a garanzia dei finanziamenti dell'iniziativa.
Verifica che l'atto di finanziamento sia scritto e completo: la nullità colpisce il contratto stesso, e l'opponibilità ai terzi dipende dalla trascrizione e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- c. 1I crediti di chi finanzia o rifinanzia lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di servizi pubblici hanno privilegio generale sui beni mobili, inclusi i crediti, del concessionario, delle società di scopo, delle società affidatarie di PPP e dei contraenti generali.
- c. 2Il privilegio, a pena di nullità del contratto di finanziamento, deve risultare da atto scritto che descrive i finanziatori, il debitore, l'ammontare in linea capitale e gli elementi del finanziamento.
- c. 3L'opponibilità ai terzi del privilegio è subordinata alla trascrizione dell'atto nell'apposito registro, e della sua costituzione è dato avviso in Gazzetta Ufficiale.
- c. 4Il privilegio può essere esercitato anche verso i terzi che hanno acquistato diritti sui beni dopo la trascrizione; se non può essere fatto valere verso il terzo, si trasferisce sul corrispettivo.
- c. 5Tutti i crediti della società di scopo, presenti e futuri, inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche amministrazioni, possono essere ceduti in garanzia a banche o altri finanziatori senza il consenso del debitore ceduto.
- c. 6I beni su cui la società di scopo è titolare di diritti reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di prestiti per finanziare o rifinanziare gli investimenti del contratto di partenariato pubblico-privato.
Una banca finanzia la società di scopo costituita per realizzare un'autostrada regionale in concessione. Le parti formalizzano il finanziamento con un atto scritto che indica finanziatore, debitore, ammontare ed elementi del prestito, e lo trascrivono nel registro competente, dandone avviso in Gazzetta Ufficiale. Durante l'esecuzione, la società di scopo cede in garanzia alla banca i crediti futuri verso l'ente concedente, senza bisogno del consenso di quest'ultimo come debitore ceduto.
- Uso scorrettoIl privilegio non nasce da un semplice accordo: l'atto scritto deve descrivere finanziatori, debitore, ammontare ed elementi del finanziamento, altrimenti il contratto stesso è nullo.
- Da leggere insieme aLe garanzie sui crediti e sui beni della società di scopo, disciplinate qui, si affiancano alla disciplina generale della società di scopo come figura di partenariato contrattuale.Art. 194
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-199
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