Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VAltre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato
- 1.
Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purchè quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.
Nell'EPC l'operatore economico viene pagato in base ai risparmi energetici che riesce davvero a produrre, non per l'opera in sé.
L'articolo 200 disciplina i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, noti come EPC: i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica raggiunto, o di altri criteri di prestazione energetica fissati nel contratto, a condizione che siano quantificabili rispetto ai consumi. La misura del miglioramento si calcola secondo le norme sull'attestazione della prestazione energetica, ed è l'operatore economico a renderla disponibile all'ente concedente. Non basta calcolarla una volta: va verificata e monitorata per tutta la durata del contratto, anche con piattaforme informatiche dedicate al monitoraggio dei consumi energetici.
Verifica che il contratto preveda un monitoraggio continuativo, non una sola attestazione iniziale: la misura del miglioramento va verificata per tutta la durata del contratto.
- c. 1Nei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi.
- c. 1La misura del miglioramento dell'efficienza energetica si calcola secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore.
- c. 1È l'operatore economico a rendere disponibile la misura all'ente concedente; la misura va poi verificata e monitorata per l'intera durata del contratto.
- c. 1La verifica e il monitoraggio possono avvalersi di apposite piattaforme informatiche per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.
Una Provincia affida con un contratto EPC la riqualificazione dell'impianto di illuminazione e riscaldamento di un gruppo di scuole superiori. Nel contratto fissa come criterio di prestazione la riduzione dei consumi di energia elettrica e termica rispetto a un valore storico di riferimento, espressa in chilowattora misurabili sulle bollette. L'operatore economico installa gli impianti a proprio rischio e, da quel momento, riceve un canone commisurato al risparmio energetico effettivamente registrato ogni anno, calcolato secondo le norme sull'attestazione della prestazione energetica e caricato su una piattaforma di monitoraggio che la Provincia può consultare in ogni momento.
- Uso scorrettoUn criterio di prestazione energetica scritto in termini generici, senza un modo per quantificarlo sui consumi effettivi, non può legittimare il pagamento dell'operatore economico: la norma richiede espressamente che i criteri contrattuali siano quantificabili in relazione ai consumi.
- Da leggere insieme aLegare i ricavi dell'operatore economico al risultato energetico effettivamente raggiunto, anziché all'esecuzione dei lavori, è la stessa logica del trasferimento del rischio operativo che qualifica un rapporto come concessione: il recupero degli investimenti non è garantito e dipende da un fattore esterno come i consumi energetici.Art. 177
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-200
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