Servizi globali su beni immobili
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDei servizi globali
- 1.
L'affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all'ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all'attività normalmente necessaria per ottenerlo.
- 2.
Il bando di gara e il contratto stabiliscono: a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante all'operatore economico in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese; b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo; c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità.
- 3.
L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.
- 4.
Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.
Il servizio globale su beni immobili funziona come il contraente generale, ma il risultato promesso non è un'opera da costruire: è il buon godimento del bene nel tempo.
L'articolo 208 estrae dal contraente generale un secondo modello di servizio globale, questa volta pensato per i beni immobili. L'operatore economico si obbliga a garantire all'ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire il risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, organizzando da sé i mezzi necessari e gestendo l'esecuzione a proprio rischio, in cambio di un corrispettivo legato al risultato ottenuto e all'attività necessaria per raggiungerlo. Il bando e il contratto fissano i criteri di determinazione e riduzione del corrispettivo, i modi e i tempi di pagamento, e l'attribuzione degli oneri sopravvenuti. L'aggiudicazione segue il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando in particolare ogni elemento utile al miglior perseguimento del risultato. All'affidamento si applicano inoltre alcune delle regole già previste per il contraente generale.
Ricorda che a questo contratto si applicano anche le regole del contraente generale su società di scopo, responsabilità solidale, affidamento a terzi e controlli.
- c. 1L'affidamento si realizza con un contratto in cui l'operatore economico si obbliga, organizzando i mezzi necessari e gestendo l'esecuzione a proprio rischio, a consentire il miglior godimento dei beni e a perseguire il risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto.
- c. 2Il bando e il contratto stabiliscono i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo in base al risultato ottenuto, i modi e i tempi di pagamento, e i modi di attribuzione alle parti degli oneri sopravvenuti derivanti da norme o provvedimenti di altre autorità.
- c. 3L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.
Un ente concedente affida a un operatore economico la gestione dell'intero patrimonio di edifici pubblici del proprio territorio, remunerandolo in base al livello di funzionalità garantito nel tempo invece che per ogni singolo intervento di manutenzione. L'operatore organizza da sé squadre, fornitori e materiali, assumendosi il rischio della gestione. Il bando stabilisce i criteri per determinare e ridurre il corrispettivo in base al risultato ottenuto, e i tempi di pagamento delle prestazioni rese. L'aggiudicazione avviene valutando, oltre al prezzo, ogni elemento che meglio garantisce il perseguimento del risultato promesso.
- Uso scorrettoIl corrispettivo non è libero: il bando e il contratto ne fissano i criteri di determinazione e di riduzione in base al risultato ottenuto, non alle singole prestazioni eseguite.
- Da leggere insieme aA questo contratto si applicano anche le regole dell'articolo 204 sulla società di scopo, sulla responsabilità solidale e sulle garanzie in alternativa, sull'affidamento a terzi, sul finanziamento tramite obbligazioni e sui controlli e il collaudo dell'ente concedente.Art. 204
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-208
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