Disponibilità digitale dei documenti di gara
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo III bandi, gli avvisi e gli inviti
- 1.
A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l'interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
- 2.
Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.
- 3.
Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.
I documenti di gara sono online da subito, gratis e senza limiti: quando non si può, la stazione appaltante lo dice e allunga i termini.
L'articolo 88 fissa il default digitale dei documenti di gara. Dalla data di pubblicazione dell'avviso, o da quella dell'invito a confermare l'interesse, i documenti sono disponibili in forma digitale, gratuita, illimitata e diretta, e l'avviso o l'invito indicano il collegamento ipertestuale a cui trovarli. Non è un obbligo senza uscita: se un mezzo di comunicazione elettronica previsto dal Codice non si può usare, l'avviso o l'invito lo dicono e spiegano come i documenti arrivano per un'altra via, e in cambio il termine per presentare le offerte si allunga fino a cinque giorni. Un'ultima regola guarda alle informazioni aggiuntive che gli operatori chiedono durante la gara: vanno comunicate a tutti o pubblicate sulla piattaforma e sul sito, e i termini con cui devono arrivare — sei giorni prima della scadenza per la ricezione delle offerte, quattro quando quel termine è già ridotto — non sono trattabili.
Stai valutando se un chiarimento è arrivato in tempo: i sei giorni, o i quattro sui termini ridotti, decorrono dalla scadenza per la ricezione delle offerte, e sono la soglia che conta.
- c. 1Dalla pubblicazione dell'avviso, o dall'invio dell'invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, gratuita, illimitata e diretta, con il collegamento ipertestuale indicato nell'avviso o nell'invito.
- c. 2Se non si possono usare i mezzi di comunicazione elettronica previsti dal Codice, l'avviso o l'invito lo dichiarano e indicano come i documenti sono trasmessi; in quel caso il termine per presentare le offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.
- c. 3Le informazioni aggiuntive richieste sui documenti di gara si comunicano a tutti gli offerenti o si rendono disponibili sulla piattaforma e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza per la ricezione delle offerte, o almeno quattro giorni prima quando quel termine è già ridotto.
Una centrale di committenza bandisce una fornitura con termine ordinario per le offerte. Un operatore chiede un chiarimento sulle specifiche tecniche, e la risposta viene pubblicata sulla piattaforma cinque giorni prima della scadenza per la ricezione delle offerte. Il comma 3 ne chiede almeno sei: la pubblicazione è fuori tempo, e la stazione appaltante deve correre ai ripari — non basta aver risposto, la risposta doveva arrivare un giorno prima. Se il termine per offrire fosse stato ridotto fin dall'inizio, la soglia sarebbe scesa a quattro giorni, e la stessa risposta sarebbe stata in tempo.
- Uso scorrettoSegnalare l'impossibilità di usare mezzi digitali non basta da sola: il comma 2 lega a quella dichiarazione la proroga del termine, e ometterla lascia il termine originario su documenti che l'operatore non può ancora vedere.
- Uso scorrettoI sei e i quattro giorni del comma 3 sono termini a ritroso dalla scadenza per la ricezione delle offerte, non dal momento della domanda: una risposta tardiva rispetto a quella soglia resta tardiva anche se arriva prima della scadenza.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 82 sui documenti di gara e all'articolo 92, che fissa i termini per la presentazione di domande e offerte su cui i cinque giorni di proroga e i sei o quattro giorni delle informazioni aggiuntive vanno a incidere.Art. 82Art. 92
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-88
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.