Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
- 2.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
- 3.
Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3.
- 4.
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.
- 5.
Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
- 6.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Se l'esecutore diventa insolvente o il contratto si scioglie per altre cause, la stazione appaltante scorre la graduatoria della gara originaria invece di indire una nuova procedura.
Quando l'esecutore finisce in liquidazione giudiziale, in liquidazione coatta o in concordato preventivo, oppure quando il contratto si risolve o si scioglie per altre cause previste dal Codice, la stazione appaltante non deve necessariamente rifare la gara: può interpellare, uno dopo l'altro, i concorrenti della procedura originaria seguendo l'ordine della graduatoria, se è ancora tecnicamente ed economicamente possibile completare i lavori, i servizi o le forniture. Il nuovo affidamento riparte, di regola, dalle stesse condizioni proposte dall'aggiudicatario iniziale, ma i documenti di gara possono già prevedere che valgano invece le condizioni offerte dal concorrente interpellato. Un caso a parte riguarda l'impresa che entra in liquidazione giudiziale dopo l'aggiudicazione, ma prima della firma del contratto: qui non scatta l'automatica esclusione, perché il curatore, autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività, può comunque stipulare o eseguire il contratto entro il termine previsto per la stipula, altrimenti si torna allo scorrimento della graduatoria.
- c. 1In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, risoluzione del contratto, recesso per misura antimafia o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i concorrenti della graduatoria originaria per un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.
- c. 2Il nuovo affidamento avviene alle stesse condizioni già offerte dall'aggiudicatario originario, salvo che i documenti di gara prevedano che valgano invece le condizioni proposte dal concorrente interpellato.
- c. 4Il curatore della liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può stipulare il contratto se l'aggiudicazione è intervenuta prima della liquidazione giudiziale, previa autorizzazione del giudice delegato entro il termine previsto per la stipula; altrimenti si intende sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede con lo scorrimento della graduatoria.
- c. 5Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno presentato domanda di accesso al concordato preventivo si applica la disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; se la domanda è presentata dopo l'aggiudicazione, la stipula del contratto segue lo stesso termine di autorizzazione previsto per il curatore.
Durante l'esecuzione di un appalto di lavori, l'impresa appaltatrice viene dichiarata in liquidazione giudiziale e il contratto si scioglie. La stazione appaltante, invece di bandire una nuova gara, riprende la graduatoria della procedura originaria e interpella il secondo classificato per completare i lavori residui. Il secondo classificato conferma la disponibilità alle condizioni già offerte in sede di offerta, e la stazione appaltante stipula il nuovo contratto limitato alla parte di opera ancora da realizzare, senza dover ripetere l'intera procedura di affidamento.
- Uso scorrettoLo scorrimento della graduatoria non è un automatismo: la stazione appaltante deve prima verificare che completare l'affidamento con un altro concorrente sia ancora tecnicamente ed economicamente possibile, e solo in quel caso procede.
- Da leggere insieme aSopra le soglie europee per i lavori, e sopra un milione di euro per servizi e forniture, la sequenza dei commi 1 e 2 non si applica direttamente: in deroga si osservano le regole dell'articolo 216 sui pareri obbligatori.Art. 14Art. 216
- Da leggere insieme aIl richiamo alla risoluzione riguarda quella dell'articolo 122: è quel meccanismo, e non un inadempimento generico, ad aprire la strada allo scorrimento della graduatoria previsto qui.Art. 122
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-124
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