Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.
Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, quando previsto dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata «garanzia per la risoluzione».
- 2.
Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.
- 3.
La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, ed è pari al 5 per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 117, comma 1; permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 4.
La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, essa si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
- 5.
La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.
- 6.
La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorchè cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
- 7.
Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile.
- 8.
Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la richiesta reca l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante richiede l'escussione.
- 9.
Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie del comma 1 sono adottati con le modalità di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.
Per il contraente generale e per i lavori sopra i cento milioni la garanzia definitiva ordinaria non basta: servono due garanzie distinte, di buon adempimento e per la risoluzione.
L'articolo sostituisce la garanzia definitiva ordinaria con due garanzie distinte quando l'affidamento è a contraente generale, per qualunque importo, o quando il bando lo prevede per appalti sopra i cento milioni di euro. La prima, «di buon adempimento», è fissa al 5 per cento dell'importo contrattuale, senza gli incrementi previsti per i ribassi elevati, e permane fino al certificato di collaudo provvisorio o comunque per dodici mesi dall'ultimazione. La seconda, «per la risoluzione», è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, con un tetto di cento milioni di euro quando quella cifra la supera, e copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi di un nuovo affidamento e l'eventuale maggior costo rispetto al contratto originario. È efficace dal perfezionamento del contratto e cessa automaticamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, o comunque decorsi tre mesi dal riaffidamento. Se l'esecuzione passa a un nuovo soggetto, anche questo presta le stesse due garanzie.
Controlli che l'importo della garanzia di buon adempimento sia il 5 per cento fisso, che quella per la risoluzione rispetti il tetto dei cento milioni, e le rispettive date di cessazione.
- c. 1Per gli affidamenti a contraente generale, e per gli appalti sopra i cento milioni di euro quando lo prevede il bando, in luogo della garanzia definitiva si presentano una garanzia di buon adempimento e una garanzia per la risoluzione.
- c. 2Se l'esecuzione dei lavori passa a un nuovo soggetto, anche questo presenta le due garanzie previste dal comma 1.
- c. 3La garanzia di buon adempimento è pari al 5 per cento fisso dell'importo contrattuale, senza gli incrementi per ribasso, e permane fino al certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.
- c. 4La garanzia per la risoluzione è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, limitata comunque a cento milioni di euro se in valore assoluto supera quella cifra.
- c. 6La garanzia per la risoluzione è efficace dal perfezionamento del contratto e cessa automaticamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, o comunque decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento.
Un contraente generale realizza un'infrastruttura del valore di un miliardo e duecento milioni di euro. Al posto della garanzia definitiva ordinaria presenta due garanzie: quella di buon adempimento, fissa al 5 per cento, vale sessanta milioni di euro; quella per la risoluzione sarebbe il 10 per cento, centoventi milioni, ma il tetto dell'articolo la limita a cento milioni di euro.
- Uso scorrettoIl cambio dell'esecutore non è una via per liberarsi delle due garanzie: se un nuovo soggetto subentra nell'esecuzione dei lavori, il comma 2 gli impone di prestare le stesse garanzie di buon adempimento e per la risoluzione.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 117, richiamato più volte: la garanzia di buon adempimento si costituisce con le sue modalità e gli schemi di polizza-tipo sono adottati secondo lo stesso articolo.Art. 117
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-118
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