Garanzie per la partecipazione alla procedura
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Capo IIIGli altri requisiti di partecipazione alla gara
- 1.
L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.
- 2.
La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.
- 3.Modificato
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. ((La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.))
- 4.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 5.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 6.
La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 7.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- 8.Modificato
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ((ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente)). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo ((, secondo e terzo)) periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 9.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.
- 10.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
- 11.
Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.
La garanzia provvisoria è il prezzo d'ingresso alla gara: il 2 per cento del valore, riducibile o innalzabile dalla stazione appaltante e riducibile ancora dall'operatore virtuoso.
L'articolo 106 disciplina la garanzia provvisoria che accompagna l'offerta. Il comma 1 la fissa al 2 per cento del valore complessivo della procedura, con la facoltà per la stazione appaltante di ridurla motivatamente sino all'1 per cento o di incrementarla sino al 4 per cento in base al rischio dell'affidamento. La garanzia assume la forma della cauzione, versata con bonifico o altri strumenti elettronici, oppure della fideiussione, che deve essere emessa e firmata digitalmente. Resta efficace per almeno centottanta giorni ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto.
Verifica che la percentuale richiesta nel bando rientri fra l'1 e il 4 per cento e sia motivata, che la fideiussione sia firmata digitalmente, e che le riduzioni siano correttamente cumulate.
- c. 1La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura; la stazione appaltante può motivatamente ridurla sino all'1 per cento o incrementarla sino al 4 per cento.
- c. 3La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente presso l'emittente, oppure gestita su piattaforme a registri distribuiti o su registri elettronici qualificati.
- c. 4Deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e operare entro quindici giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.
- c. 5Ha efficacia per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, salvo un termine diverso richiesto dal bando in relazione alla durata presumibile del procedimento.
- c. 6Copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili all'affidatario, o all'adozione di un'informazione antimafia interdittiva.
- c. 8L'importo è ridotto per la certificazione del sistema di qualità o per le micro, piccole e medie imprese, con ulteriori riduzioni cumulabili per la fideiussione digitale su piattaforme a registri distribuiti o per marchi individuati nei documenti di gara.
- c. 10Nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, la stazione appaltante provvede allo svincolo della garanzia, che comunque perde efficacia trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione.
Una stazione appaltante bandisce una gara di lavori del valore di due milioni di euro e fissa la garanzia ordinaria al 2 per cento, quarantamila euro. Un'impresa possiede la certificazione del sistema di qualità e presenta una fideiussione digitale su una piattaforma a registri distribuiti: la riduzione del 30 per cento per la certificazione si applica per prima, a ventottomila euro; su questo importo si applica poi la riduzione del 10 per cento per la fideiussione digitale, a venticinquemiladuecento euro.
- Uso scorrettoLa riduzione del 50 per cento per le micro, piccole e medie imprese non si somma a quella del 30 per cento per la certificazione di qualità: il comma 8 la dichiara non cumulabile con la prima, e chi possiede entrambi i titoli applica la più favorevole.
- Da leggere insieme aLe garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, e si applicano anche i periodi secondo e terzo dello stesso comma.Art. 117
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-106
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