Difesa e sicurezza
- In vigore dal
- 21/05/2025
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VI contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
- 1.
Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti: a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.
- 2.
L'applicazione del codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.
- 3.
All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.
- 4.
Per i contratti di cui al presente articolo nonchè per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
- 4-bis.
All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo. (12)
- 4-ter.Modificato
((Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza)), in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
- 5.
Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia. ------------ AGGIORNAMENTO (12) La L. 4 aprile 2025, n. 42, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "All'articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice»".
Per la difesa e la sicurezza il Codice vale come regola generale, con due eccezioni di materia e una terza legata al singolo affidamento: la segretezza che nessuna misura riesce a proteggere.
L'articolo traccia il perimetro dei contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza. La regola di partenza è che il Codice si applica, con due eccezioni strutturali: restano fuori i contratti che rientrano nell'ambito del decreto legislativo n. 208 del 2011, la disciplina specifica di settore, e quelli ai quali non si applica nemmeno quel decreto. Si aggiunge un'esclusione legata non alla materia ma al singolo affidamento: quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non è garantibile con misure idonee — comprese quelle sulla riservatezza delle informazioni della procedura — il Codice non si applica affatto, né agli appalti né ai concorsi di progettazione. Per le concessioni nello stesso perimetro si applica il Libro IV, con la stessa eccezione. Le regole di dettaglio per i contratti di questo articolo, per gli interventi in Italia e all'estero da accordi internazionali e per i lavori in economia delle truppe del Genio militare stanno in un allegato dedicato.
Verifichi un affidamento nel settore difesa e sicurezza: il primo controllo è se rientra nel decreto legislativo n. 208 del 2011, perché da questo dipende quale disciplina si applica.
- c. 1Il Codice si applica ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, con due eccezioni: i contratti che rientrano nell'ambito del decreto legislativo n. 208 del 2011, e quelli ai quali non si applica nemmeno quel decreto.
- c. 2L'applicazione del Codice è comunque esclusa, per appalti e concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato — inclusa la riservatezza delle informazioni della procedura — non sia garantibile con misure idonee.
- c. 3Alle concessioni nei settori della difesa e della sicurezza disciplinate dal decreto legislativo n. 208 del 2011 si applica il Libro IV del Codice, con la stessa eccezione dei contratti esclusi anche da quel decreto.
- c. 4Per i contratti di questo articolo, per gli interventi in Italia e all'estero da accordi internazionali, e per i lavori in economia delle truppe e dei reparti del Genio militare, si applica l'allegato II.20.
- c. 4-bisAll'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applica la quota minima di subappalto riservata alle piccole e medie imprese, prevista in via generale.
- c. 5Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari e strumenti di precisione forniti soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni fino a un terzo del prezzo contrattuale, previa garanzia idonea.
- Da leggere insieme aL'esclusione della quota di subappalto riservata alle piccole e medie imprese riguarda solo la fase esecutiva dei contratti di difesa e sicurezza: la regola generale resta quella dell'articolo 119, comma 2.Art. 119
- Da leggere insieme aLe due eccezioni di materia dei commi 1 e 3 rinviano a un decreto legislativo esterno al Codice (n. 208 del 2011): stabilire se un contratto vi rientra richiede di leggere quel testo, non basta l'oggetto dell'affidamento.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-136
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