Incentivi alle funzioni tecniche
- In vigore dal
- 20/07/2025
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella progettazione
- 1.
Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
- 2.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.
- 3.
L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonchè quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
- 4.Modificato
L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165, e il numero dei beneficiari)). L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perchè affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perchè prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.
- 5.
Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
- 6.
Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 7.
Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- 8.Modificato
Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione".
Il fondo per le funzioni tecniche vale al massimo il due per cento dell'importo a base di gara, e l'ottanta per cento di quella quota va direttamente a chi ha lavorato.
L'articolo 45 disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10. La stazione appaltante può destinarvi risorse fino al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, salvo scegliere una modalità diversa di retribuzione. L'80 per cento di quella quota è ripartito fra il RUP, chi svolge le funzioni tecniche e i loro collaboratori, con un tetto individuale pari al trattamento economico annuo lordo — aumentato del 15 per cento per chi adotta la gestione informativa digitale delle costruzioni. Il restante 20 per cento finanzia beni, tecnologie e formazione per l'innovazione dell'ente.
- c. 1Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
- c. 2Le stazioni appaltanti destinano alle funzioni tecniche svolte dal proprio personale risorse in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento; possono però scegliere una modalità diversa di retribuzione, e in tal caso questo obbligo non si applica.
- c. 3L'80 per cento di queste risorse è ripartito, per ogni opera, tra il RUP, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori, comprensivo degli oneri previdenziali; le stazioni appaltanti stabiliscono i criteri di riparto, inclusa la riduzione per incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi del progetto esecutivo.
- c. 4L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nell'anno non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito; per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dell'articolo 43, questo limite è aumentato del 15 per cento.
- c. 5Il 20 per cento delle risorse, escluse quelle vincolate e incrementato dalle quote di incentivo non erogate, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie per l'innovazione e alla formazione del personale.
- c. 8Le amministrazioni che si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare al personale di quest'ultima le risorse per le funzioni tecniche svolte, in misura non superiore al 25 per cento dell'incentivo.
Un Comune realizza un intervento di lavori pubblici e destina, entro il 2 per cento dell'importo posto a base di gara, una quota alle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. L'80 per cento di quella quota è corrisposto al RUP e ai tecnici che hanno seguito la progettazione e la direzione dei lavori, con un tetto pari al loro trattamento economico annuo. Il resto finanzia strumenti per la modellazione elettronica delle infrastrutture e la formazione digitale del personale.
- Uso scorrettoLe risorse destinate agli incentivi si riducono a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi rispetto al progetto esecutivo: l'incentivo non è un pagamento automatico, ma è legato alla tenuta della gestione.
- Uso scorrettoL'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nell'anno non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito: è un tetto individuale che impedisce la sovraincentivazione.
- Da leggere insieme aIl limite individuale sull'incentivo è aumentato del 15 per cento per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni disciplinati dall'articolo 43.Art. 43
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-45
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