Procedure in caso di somma urgenza
- In vigore dal
- 20/07/2025
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.L. 73/2025
Titolo VILe procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
- 1.Modificato
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o ((, se superiore, nel limite)) di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità ((, comunque nel limite della soglia europea)). Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture ((, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,)) entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
- 1-bis.Modificato
((Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.))
- 1-ter.Modificato
((La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo)).
- 2.
L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.
- 3.
Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 4.
Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5.
Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
- 6.Abrogato
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105.
- 7.
Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
- 8.Abrogato
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105)).
- 9.
Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.
- 10.
Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
- 11.Abrogato
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105.
- 12.Abrogato
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105.
In somma urgenza il RUP o il tecnico presente sul posto affida subito lavori e forniture entro soglia, ma perizia e verifiche restano obbligatorie.
L'articolo disciplina l'affidamento immediato di lavori, servizi e forniture quando un pericolo concreto per la pubblica o privata incolumità non consente indugio. Chi arriva per primo, RUP o tecnico dell'amministrazione, dispone l'esecuzione entro una soglia fissa — o quanto serve a rimuovere il pregiudizio, nei limiti della soglia europea — e redige subito un verbale. L'affidamento è diretto e in deroga alle procedure ordinarie, ma resta soggetto a controlli: perizia, approvazione della spesa, autocertificazione dei requisiti con verifica a seguire. Senza approvazione, l'esecuzione si sospende e si liquida solo la parte realizzata.
Verifichi un affidamento di somma urgenza: verbale, perizia nei tempi e verifica dei requisiti sono i controlli da cercare.
- c. 1Davanti a un pericolo concreto per l'incolumità pubblica o privata, il RUP o il tecnico che arriva per primo dispone l'esecuzione dei lavori entro 500.000 euro — o quanto indispensabile a rimuovere il pregiudizio, nei limiti della soglia europea — e l'acquisizione dei servizi o delle forniture necessari, redigendo subito un verbale.
- c. 1-terLa somma urgenza resta persistente finché non sono eliminate le situazioni pericolose, comunque non oltre quindici giorni dall'evento, salvo termine maggiore fissato dalla delibera dello stato di emergenza; solo entro questi limiti si affida con questa procedura.
- c. 2L'esecuzione di lavori, servizi e forniture di somma urgenza può essere affidata direttamente, in deroga alle procedure ordinarie, a operatori individuati dal RUP o dal tecnico che ha disposto l'intervento.
- c. 3Il corrispettivo si concorda con l'affidatario; senza accordo il RUP può imporlo sui prezzari ufficiali ridotti del 20 per cento, e se l'esecutore non iscrive riserva i prezzi si intendono accettati.
- c. 4Entro dieci giorni dall'ordine il RUP compila una perizia giustificativa e la trasmette con il verbale alla stazione appaltante, che copre la spesa e approva la prestazione.
- c. 5Se la prestazione non ottiene l'approvazione, l'esecuzione si sospende subito — previa messa in sicurezza del cantiere per i lavori — e si liquida solo la parte realizzata.
- c. 7Con l'esigenza di eseguire subito, l'affidatario autocertifica i requisiti; la stazione appaltante verifica entro un termine congruo, comunque non oltre sessanta giorni, e recede se mancano, salvo il pagamento di quanto eseguito.
Dopo piogge intense, un costone frana su una provinciale e il tecnico comunale che arriva per primo valuta un pericolo concreto per l'incolumità pubblica. Dispone la messa in sicurezza entro la soglia di legge e redige il verbale. Entro dieci giorni compila la perizia giustificativa e la trasmette con il verbale per l'approvazione e la copertura della spesa. L'impresa autocertifica i requisiti, e il comune paga solo dopo averli verificati.
- Uso scorrettoIl comma 7 vieta ogni pagamento prima della verifica dei requisiti: l'urgenza autorizza ad affidare prima di verificare, non a pagare prima di verificare.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 140-bis: nelle emergenze di protezione civile si applicano le disposizioni di questo articolo, più un proprio regime con termini e soglie ulteriori.Art. 140-bis
- Da leggere insieme aIl comma 2 deroga agli articoli 37 e 41: scavalca la programmazione dei lavori e i livelli ordinari di progettazione.Art. 37Art. 41
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-140
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