Procedure di protezione civile
- In vigore dal
- 20/07/2025
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- 1.Modificato
Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) ((, del codice della protezione civile)), di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 ((del presente codice)) nonchè le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2.Modificato
In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra ((del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo)), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni ((,)) e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e ((nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018)). ((L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea)).
- 3.Modificato
In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice: a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei ((,)) anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purchè dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento; d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento ((dei tempi del suo svolgimento)) alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea; e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e ((accelerare)) le relative procedure; f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ((ai tempi)) e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento ((dei suoi tempi di svolgimento)) alle esigenze del contesto emergenziale; g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
- 4.
In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice: a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni; c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 5.
Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).
Nelle emergenze di protezione civile valgono le regole della somma urgenza, con termini e soglie propri: affidamento diretto oltre soglia, ma non senza limiti, e deroghe mirate.
L'articolo estende alle emergenze di protezione civile le regole della somma urgenza dell'articolo 140, con un proprio regime aggiuntivo. In via eccezionale l'affidamento diretto può superare la soglia ordinaria per un periodo limitato, solo per fattispecie indilazionabili, ma resta escluso sopra certi importi. In stato di emergenza di rilievo nazionale, alcuni appalti si affidano in deroga a specifiche disposizioni del codice, per accelerare programmazione e scelta dell'affidatario. In altri eventi con stato di emergenza dichiarato, alcune soglie raddoppiano, il termine per la perizia si allunga, e l'amministrazione competente diventa il soggetto individuato dal codice della protezione civile. Le regole sull'autocertificazione dell'articolo 140 si estendono a chi ricorre, per queste emergenze, alla procedura negoziata senza bando per estrema urgenza.
Verifichi un affidamento di protezione civile: prima lo stato di emergenza dichiarato, poi se la soglia superata rientra nei limiti che il comma 2 comunque non ammette.
- c. 1Ai contratti affidati nelle emergenze di protezione civile si applicano le regole della somma urgenza dell'articolo 140, più le regole proprie di questo articolo.
- c. 2In via eccezionale l'affidamento diretto può superare il limite di 500.000 euro e la soglia europea dell'articolo 140, per non più di trenta giorni e solo per fattispecie indilazionabili; resta escluso per lavori pari o superiori alla soglia europea e per servizi o forniture pari o superiori al triplo di quella soglia.
- c. 3Quando è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, gli appalti possono essere affidati in deroga a specifiche disposizioni del codice — fra le altre, la previa programmazione, l'esclusione automatica delle offerte anomale anche sotto cinque offerte, e il ricorso generalizzato al criterio del minor prezzo.
- c. 4In alcuni eventi con stato di emergenza dichiarato, alcune soglie per l'affidamento raddoppiano, il termine per la perizia giustificativa dell'articolo 140 diventa di trenta giorni, e l'amministrazione competente diventa il soggetto attuatore individuato dal codice della protezione civile.
- c. 5Le regole sull'autocertificazione dei requisiti dell'articolo 140 valgono anche quando, per un'emergenza di protezione civile, si adotta la procedura negoziata senza bando per estrema urgenza.
Dopo un'alluvione viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e un comune deve affidare lavori di somma urgenza oltre il limite ordinario. Il soggetto competente autorizza l'affidamento diretto oltre soglia, solo per la fattispecie indilazionabile individuata e per un arco di trenta giorni, restando sotto la soglia europea per i lavori. Per accelerare la scelta applica anche la deroga sull'esclusione automatica delle offerte anomale, pur avendo ricevuto meno di cinque offerte. L'affidatario autocertifica comunque i requisiti, come richiede l'articolo 140.
- Uso scorrettoL'eccezione del comma 2 non è senza limiti: resta vietato l'affidamento diretto oltre soglia per lavori pari o superiori alla soglia europea, o per servizi e forniture pari o superiori al triplo.
- Da leggere insieme aIl comma 5 innesta le regole di autocertificazione sulla procedura negoziata senza bando dell'articolo 76, non su una procedura nuova: chi la applica in un'emergenza di protezione civile resta dentro quella cornice.Art. 76
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-140-bis
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