Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Parte IIIDella programmazione
- 1.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
- 2.
Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
- 3.
Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).
- 4.
Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 5.
Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
- 6.
Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.
- 7.Abrogato
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Un lavoro o un acquisto sopra soglia non parte senza un posto nel programma triennale e, per la prima annualità, nell'elenco annuale.
L'articolo 37 impone a stazioni appaltanti ed enti concedenti di programmare in anticipo, su tre anni, sia i lavori pubblici sia gli acquisti di beni e servizi: due programmi distinti, aggiornati ogni anno, coerenti con il bilancio. Dentro il programma dei lavori trova posto un elenco annuale, che indica quali lavori partono nella prima annualità e con quale finanziamento. L'obbligo scatta solo sopra soglie fissate altrove nel Codice, non riguarda l'amministrazione diretta, e non si applica a soggetti aggregatori e centrali di committenza. I programmi vanno pubblicati sul sito e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Controlla se l'intervento rientra fra i lavori eseguiti in amministrazione diretta: in quel caso non entra né nel programma né nell'elenco annuale.
- c. 1Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e quello degli acquisti di beni e servizi, coerenti con il bilancio, e approvano l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità con la relativa fonte di finanziamento.
- c. 2Il programma dei lavori pubblici contiene i lavori, anche complessi o da concessione o partenariato pubblico-privato, sopra la soglia dell'articolo 50; sopra la soglia di rilevanza europea dell'articolo 14, il lavoro entra in elenco solo dopo il documento di fattibilità delle alternative progettuali.
- c. 3Il programma degli acquisti di beni e servizi indica gli acquisti sopra la soglia, diversa da quella dei lavori, individuata anch'essa dall'articolo 50.
- c. 4I programmi e i relativi aggiornamenti annuali vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- c. 5L'obbligo di programmazione non si applica alla pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
- c. 6Un allegato tecnico definisce gli schemi tipo, gli ordini di priorità e le condizioni per modificare la programmazione o realizzare un intervento non previsto nell'elenco annuale.
Un Comune approva il programma dei lavori pubblici e, separatamente, quello degli acquisti. Nel primo inserisce la ristrutturazione di un edificio scolastico, sopra la soglia di rilevanza europea: prima di collocarla in elenco, l'ufficio tecnico deve avere già approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Una manutenzione stradale ordinaria, più contenuta ma sopra soglia, entra invece senza quel documento. Un lavoro di piccola entità eseguito dalla squadra tecnica interna, in amministrazione diretta, resta fuori da entrambi gli elenchi. Il programma, con l'elenco annuale delle opere del primo anno, è pubblicato sul sito e nella Banca dati nazionale.
- Uso scorrettoI lavori, i servizi e le forniture eseguiti in amministrazione diretta restano fuori dalla programmazione: è un'esclusione legata a quella modalità esecutiva, non un modo per sottrarre un intervento alla programmazione che altrimenti gli spetterebbe.
- Da leggere insieme aLe soglie che decidono se un lavoro o un acquisto entra in programmazione non stanno qui: per lavori e acquisti rimandano entrambe all'articolo 50, mentre quella che impone il documento di fattibilità delle alternative progettuali è la soglia di rilevanza europea dell'articolo 14.Art. 50Art. 14
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-37
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