Servizi di trasporto
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
- 2.
Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
- 3.
Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.
- 4.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
Nel trasporto locale il Codice segue la rete regolata da un'autorità pubblica, ma resta fuori da ferrovia e metropolitana passeggeri e dalle concessioni già regolate dai regolamenti europei.
L'articolo 149 definisce il perimetro dei servizi di trasporto ai fini del Codice: rientrano la messa a disposizione o gestione di reti che forniscono al pubblico un servizio di trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo. Una rete, però, non è un dato di fatto: esiste ai fini del Codice solo se il servizio segue le prescrizioni fissate da un'autorità pubblica competente, come le tratte da servire, la capacità disponibile o la frequenza. L'articolo esclude poi due categorie specifiche, indipendentemente dal fatto che siano rese tramite una rete: il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana, e le concessioni di trasporto aereo o di trasporto pubblico di passeggeri già regolate da due regolamenti europei dedicati.
Verifica se il servizio segue prescrizioni imposte da un'autorità pubblica: senza quel vincolo esterno non c'è una «rete» ai fini di questo articolo, anche se il servizio è offerto in modo regolare.
- c. 1Il Codice si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
- c. 2Nei servizi di trasporto una rete si considera esistente quando il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite da un'autorità pubblica competente, come le tratte da servire, la capacità di trasporto disponibile o la frequenza del servizio.
- c. 3Il Codice non si applica ai contratti per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.
- c. 4Sono escluse dal Codice le concessioni di trasporto aereo basate su una licenza di gestione secondo il regolamento (CE) n. 1008/2008, e le concessioni di trasporto pubblico di passeggeri secondo il regolamento (CE) n. 1370/2007.
Un comune affida a un operatore la gestione delle linee di autobus urbani, fissando in un contratto di servizio le tratte, la frequenza delle corse e la capacità dei mezzi: l'appalto segue le regole del Codice, perché la rete esiste secondo le prescrizioni dell'autorità di trasporto locale. Lo stesso comune concede a un altro operatore il servizio passeggeri su una linea ferroviaria regionale, secondo un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento europeo dedicato: la concessione resta fuori dal Codice, perché riguarda un trasporto ferroviario di passeggeri già regolato altrove.
- Da leggere insieme aSe l'attività di trasporto è direttamente esposta alla concorrenza su un mercato liberamente accessibile, il Codice può non applicarsi anche fuori dai casi di questo articolo: ma serve una richiesta alla Commissione europea, non basta constatarlo da soli.Art. 143
- Uso scorrettoIl comma 2 non certifica come rete un servizio offerto con regolarità: serve che le prescrizioni su tratte, capacità o frequenza vengano imposte da un'autorità pubblica esterna, non organizzate solo dall'operatore.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-149
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