Elettricità
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricità è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) di alimentazione di tali reti con l'elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
- 2.
L'alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di elettricità avviene perchè il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
- 2-bis.Modificato
((Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.))
Nel settore elettrico il Codice segue la rete e chi la alimenta: l'autoproduzione sotto una soglia precisa resta fuori, e comprare energia o combustibili per produrre la propria elettricità è escluso in blocco.
L'articolo 147 definisce il perimetro del settore elettrico ai fini del Codice: due attività lo fanno scattare, la messa a disposizione o gestione di reti fisse che forniscono elettricità al pubblico, e l'alimentazione di quelle reti, dalla generazione alla vendita all'ingrosso o al dettaglio. Chi produce elettricità solo perché il consumo serve un'attività estranea al settore elettrico e agli altri settori speciali, e immette in rete una quota contenuta della propria produzione, non esercita l'attività che fa scattare il Codice. L'articolo esclude infine, senza condizioni ulteriori, i contratti con cui un gestore della rete elettrica acquista energia o combustibili destinati alla propria produzione: qui il Codice non entra mai, a differenza dei contratti sulla rete stessa.
Verifica sempre la soglia del 30 per cento e l'elenco degli altri settori speciali quando valuti se un'autoproduzione elettrica rientra nell'esenzione: basta superare la soglia perché il Codice torni ad applicarsi.
- c. 1Il Codice si applica ai contratti del settore elettrico solo per due attività: la messa a disposizione o gestione di reti fisse che forniscono elettricità al pubblico, e l'alimentazione di quelle reti con elettricità, dalla generazione alla vendita all'ingrosso o al dettaglio.
- c. 2Chi produce elettricità solo perché il consumo serve un'attività estranea al settore elettrico e agli altri settori speciali del gas, dell'acqua e dei trasporti, e immette in rete non più del 30 per cento della produzione totale — media dell'ultimo triennio — non esercita l'attività del comma 1.
- c. 2-bisI contratti per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia, stipulati da una stazione appaltante o un ente concedente che esercita l'attività del comma 1, sono esclusi dal Codice.
Un gestore di una rete di distribuzione elettrica acquista gas naturale per alimentare la propria centrale di produzione: questo contratto di fornitura resta fuori dal Codice, perché riguarda l'energia con cui il gestore produce elettricità per la rete che già gestisce. Lo stesso gestore, poco dopo, affida un appalto per estendere la rete di distribuzione a un nuovo quartiere: questo contratto segue invece le regole del Codice, perché riguarda direttamente la gestione della rete elettrica destinata al pubblico.
- Da leggere insieme aL'esenzione del comma 2 richiede che il consumo autoprodotto serva un'attività estranea non solo al settore elettrico ma anche agli altri settori speciali del gas e dell'energia termica, dell'acqua e dei trasporti.Art. 146Art. 148Art. 149
- Da leggere insieme aSe l'attività del settore elettrico è direttamente esposta alla concorrenza su un mercato liberamente accessibile, il Codice può non applicarsi anche fuori dai casi di questo articolo: ma serve una richiesta alla Commissione europea, non basta constatarlo da soli.Art. 143
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-147
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