Settore dei servizi postali
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla prestazione di: a) servizi postali; b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che questi ultimi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell'articolo 143.
- 2.
Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per: a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale; b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne sono esclusi; c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l'invio e successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
Nel settore postale il Codice segue chi fa posta: si applica anche ai servizi collegati offerti dallo stesso ente, ma solo finché quei servizi restano fuori dalla concorrenza libera.
L'articolo 151 definisce il perimetro del settore postale ai fini del Codice, su due livelli. Il primo comma indica quali attività fanno scattare il Codice: la prestazione di servizi postali in senso proprio, ma anche di altri servizi diversi da quelli postali, a due condizioni cumulative — che li presti un ente che fornisce anche servizi postali, e che non riguardino attività già esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Il secondo comma fornisce le definizioni che rendono operativo il primo: cos'è un invio postale, cosa sono i servizi postali in senso stretto, e cosa sono gli altri servizi che vi ruotano attorno senza esserlo.
La condizione del comma 1 è doppia: serve che il servizio diverso lo presti lo stesso ente che fa posta, e che non sia già esposto alla concorrenza su un mercato libero.
- c. 1Il Codice si applica alla prestazione di servizi postali, e di altri servizi diversi da quelli postali quando sono prestati da un ente che fornisce anche servizi postali, a condizione che questi ultimi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
- c. 2Ai fini del Codice, e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per «invio postale» si intende un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal peso, avente per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali.
- c. 2Per «servizi postali» si intendono i servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, compresi sia quelli del servizio universale sia quelli che ne restano esclusi.
- c. 2Per «altri servizi diversi dai servizi postali» si intendono i servizi di gestione precedenti e successivi all'invio, compreso lo smistamento, e i servizi di spedizione diversi dall'invio postale, come gli invii pubblicitari privi di indirizzo.
Un operatore raccoglie, smista e distribuisce la corrispondenza per conto di un ente pubblico: è un servizio postale in senso proprio, e il contratto segue sempre le regole del Codice. Lo stesso operatore offre anche un servizio di gestione della posta in uscita per le aziende, che prepara gli invii prima che entrino nel circuito postale: questo secondo servizio rientra nel Codice solo perché lo presta lo stesso operatore che fa anche posta, e solo finché non risulti già esposto alla concorrenza su un mercato liberamente accessibile.
- Da leggere insieme aLa condizione sull'esposizione alla concorrenza richiamata dal comma 1 non si valuta da soli: la procedura, i criteri e chi decide sono quelli dell'articolo 143, compresa l'eventuale richiesta alla Commissione europea.Art. 143
- Uso scorrettoLe tre definizioni del comma 2 non ritagliano un elenco di servizi ammessi: dicono cosa significano le parole «invio postale», «servizi postali» e «altri servizi diversi dai servizi postali» ovunque il Codice le usi, non solo nel comma 1.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-151
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