Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas; b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
- 2.
Rimangono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonchè di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
In questo settore il Codice distingue i verbi: estrarre petrolio o gas rientra, prospettarli o produrre petrolio resta fuori, perché quei mercati sono già considerati concorrenziali.
L'articolo 152 definisce il perimetro del settore dell'estrazione di gas e della prospezione o estrazione di carbone e altri combustibili solidi. Il comma 1 fa scattare il Codice per l'estrazione di petrolio, l'estrazione o la produzione di gas, e la prospezione o l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi: qui la prospezione rientra solo per il carbone, non per il petrolio o il gas. Il comma 2 esclude invece la prospezione di petrolio e di gas naturale, e la produzione di petrolio, perché considerate attività già esposte direttamente alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Il confine passa quindi anche per il tipo di attività, non solo per il combustibile: estrarre non è come produrre, e non è come prospettare.
I verbi non sono intercambiabili: per il gas sia estrazione sia produzione rientrano nel comma 1, per il petrolio rientra solo l'estrazione, mentre produzione e prospezione restano escluse dal comma 2.
- c. 1Il Codice si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: l'estrazione di petrolio, l'estrazione o la produzione di gas, e la prospezione o l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
- c. 2Restano escluse dal Codice le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, e di produzione di petrolio, perché considerate direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
Una società energetica affida un appalto per installare le attrezzature necessarie a estrarre gas naturale da un giacimento già individuato: il contratto segue le regole del Codice, perché l'estrazione di gas rientra nel comma 1. La stessa società affida poi un contratto per attività di prospezione geologica finalizzate a individuare nuovi giacimenti petroliferi nella stessa area: questo secondo contratto resta fuori dal Codice, perché la prospezione di petrolio è esclusa dal comma 2 in quanto attività già esposta alla concorrenza.
- Uso scorrettoIl confine non generalizza da un combustibile all'altro: la prospezione è esclusa per petrolio e gas ma non è mai stata inclusa per il carbone, che il comma 1 assoggetta al Codice anche in fase di prospezione.
- Da leggere insieme aPer le attività che restano nel perimetro del comma 1 e non rientrano già fra le esclusioni del comma 2, resta comunque disponibile la procedura generale per chiedere l'esenzione quando il mercato è esposto alla concorrenza.Art. 143
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-152
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