Procedura ristretta
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDelle procedure di scelta del contraente
- 1.
Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.
- 2.
Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un'offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purchè questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Nella procedura ristretta dei settori speciali tutti possono chiedere di partecipare, ma solo chi viene invitato offre — e il termine per farlo si può concordare, non solo imporre.
L'articolo 156 disciplina la procedura ristretta nei settori speciali in due fasi. Nella prima, qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione rispondendo a un avviso di indizione di gara; il termine minimo per riceverle è di norma non inferiore a trenta giorni dalla trasmissione del bando o dell'invito a confermare interesse, mai sotto i quindici. Nella seconda, solo chi è stato invitato dopo la valutazione delle informazioni fornite presenta un'offerta; il numero di candidati idonei da invitare può essere limitato secondo la disciplina generale sul numero di candidati. Il termine per le offerte può essere concordato fra stazione appaltante o ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché identico per ciascuno; se manca l'accordo, non scende sotto i dieci giorni dall'invio dell'invito a presentare offerte.
Verifica se c'è un accordo esplicito sul termine per le offerte: se manca, il pavimento legale è di dieci giorni dall'invio dell'invito.
- c. 1Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste; il termine minimo per la ricezione delle domande è di norma non inferiore a trenta giorni dalla trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse, mai inferiore a quindici.
- c. 2Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un'offerta.
- c. 2Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, in conformità dell'articolo 70, comma 6.
- c. 2Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto fra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché identico per ciascuno; in assenza di accordo, non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Un'autorità portuale indice una procedura ristretta per rinnovare le gru di banchina, pubblicando un avviso di indizione di gara e fissando trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione. Riceve otto domande, ne valuta le informazioni e decide di limitare gli invitati a cinque candidati idonei. Si accorda con tutti e cinque su un termine identico per presentare le offerte; senza quell'accordo, avrebbe comunque dovuto concedere almeno dieci giorni dall'invio dell'invito a presentare offerte.
- Uso scorrettoIl termine per la ricezione delle offerte concordato con i candidati selezionati deve essere identico per ciascuno di loro: la stazione appaltante non può negoziarlo caso per caso con condizioni diverse da un candidato all'altro.
- Da leggere insieme aLa facoltà di limitare il numero di candidati idonei da invitare non è discrezione libera: segue la disciplina generale dell'articolo 70, comma 6, sul numero di candidati da invitare nelle procedure che lo consentono.Art. 70
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-156
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