Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDei bandi, degli avvisi e degli inviti
- 1.Modificato
((Le stazioni)) appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. ((Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.))
- 2.
Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
- 3.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le modalità di cui all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione; b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163.
Un elenco di operatori pre-qualificati può sostituire, gara dopo gara, l'apertura a nuovi candidati: chi vi rientra concorre, chi ne resta fuori no.
L'articolo 162 disciplina l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, con cui la stazione appaltante può istituire e gestire un proprio elenco di operatori pre-qualificati. Il sistema è reso pubblico con un avviso che indica le finalità e le modalità per conoscere le regole di funzionamento; si può anche usare il sistema istituito da un altro soggetto, dandone comunicazione agli operatori interessati. Quando una gara è indetta con questo avviso, la selezione degli offerenti in una procedura ristretta, o dei partecipanti in una negoziata, avviene solo fra i candidati già qualificati: non si riparte da un bando aperto a chiunque. La stazione appaltante indica anche il periodo di efficacia del sistema, e sopra soglia informa l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di ogni cambiamento, con un formulario diverso a seconda che il sistema continui o si chiuda.
Controlla il periodo di efficacia dichiarato: se il sistema è sopra soglia e quel periodo cambia, va comunicato in Europa con il formulario giusto, diverso se il sistema continua o si chiude.
- c. 1Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione, reso pubblico con un avviso che indica le finalità e le modalità per conoscere le regole di funzionamento; possono anche usare il sistema istituito da un'altra stazione appaltante, da un altro ente concedente o da un organismo terzo, dandone comunicazione agli operatori interessati.
- c. 2Quando una gara è indetta con l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati fra i candidati qualificati con quel sistema.
- c. 3Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso il periodo di efficacia del sistema; per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia dell'articolo 14, informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento a quel periodo, con il modello iniziale se il sistema continua, o con un avviso di aggiudicazione se si chiude.
Un gestore di rete elettrica, per affidamenti ricorrenti di manutenzione delle cabine primarie, decide di non istituire un proprio sistema di qualificazione ma di usare quello già gestito da un altro gestore della stessa filiera, comunicandolo agli operatori interessati. Indice così tre affidamenti con procedura ristretta, selezionando ogni volta gli offerenti tra i soli operatori già qualificati in quel sistema, senza pubblicare un bando aperto per ciascuno. Quando decide di porre fine all'utilizzo del sistema, ne dà notizia con un avviso di aggiudicazione.
- Uso scorrettoLa selezione del comma 2 è chiusa ai soli candidati già qualificati: un operatore che manifesta interesse ma non risulta qualificato nel sistema richiamato dall'avviso non può essere ammesso su quella base.
- Da leggere insieme aIl comma 3 rinvia, per la chiusura del sistema, a un avviso di aggiudicazione disciplinato dall'articolo 163: la comunicazione all'Ufficio delle pubblicazioni non usa un formulario neutro, ma proprio quello previsto per la fine di un affidamento.Art. 163
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-162
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