Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDei bandi, degli avvisi e degli inviti
- 1.
I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell'allegato II.6, Parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 164.
- 2.
Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione G, ed è pubblicato conformemente all'articolo 164. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5.
- 3.
Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo, di seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi: a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 158, comma 2, lettera b); b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
- 4.
Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato II.6, Parte II, Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.
Nei settori speciali il bando di gara indice qualsiasi procedura, e chi vince finisce in un avviso di aggiudicazione da inviare entro trenta giorni dalla firma del contratto.
L'articolo 163 disciplina due strumenti dei settori speciali: il bando di gara che apre una procedura e l'avviso che ne comunica i risultati. Il comma 1 stabilisce che i bandi di gara possono indire qualsiasi procedura, con le informazioni indicate dall'allegato II.6, Parte II, pubblicate secondo l'articolo 164. Il comma 2 impone di inviare, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dell'accordo quadro, un avviso di aggiudicazione con i risultati della procedura, soggetto anche alle regole dell'articolo 111. Il comma 3 permette, per i servizi di ricerca e sviluppo, di limitare le informazioni su natura e quantità dei servizi in due casi tassativi. Il comma 4 riserva le informazioni non destinate alla pubblicazione, che compaiono solo in forma semplificata a fini statistici.
Verifichi il rispetto del termine di trenta giorni e, per i servizi di ricerca e sviluppo, che il dettaglio pubblicato rientri nei casi ammessi dal comma 3.
- c. 1I bandi di gara possono indire qualsiasi procedura, con le informazioni indicate dall'allegato II.6, Parte II, pubblicate secondo l'articolo 164.
- c. 2Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano un avviso di aggiudicazione con i risultati della procedura, pubblicato secondo l'articolo 164.
- c. 2Alle comunicazioni sull'aggiudicazione si applicano anche le disposizioni dell'articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5.
- c. 3Per i contratti di servizi di ricerca e sviluppo, le informazioni su natura e quantità dei servizi possono limitarsi all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è aggiudicato con procedura negoziata senza indizione di gara ex articolo 158, comma 2, lettera b), oppure a informazioni almeno tanto dettagliate quanto quelle dell'avviso usato per indire la gara.
- c. 4Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato II.6, Parte II, Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.
Un gestore di infrastrutture ferroviarie affida, con procedura negoziata senza indizione di gara, un contratto di ricerca e sviluppo per un nuovo sistema di segnalamento. Nell'avviso di aggiudicazione, invece di descrivere le specifiche tecniche del sistema e il valore delle singole prestazioni, riporta solo l'indicazione «servizi R&S», come consentito per questo tipo di procedura. Un altro gestore, che ha invece indetto la stessa tipologia di contratto con bando di gara ordinario, non può ridurre allo stesso modo le informazioni: deve pubblicarne di almeno altrettanto dettagliate rispetto a quelle già rese note nel bando che ha aperto la procedura.
- Uso scorrettoLa riduzione delle informazioni sui servizi di ricerca e sviluppo vale solo nei due casi individuati dal comma 3: non è una scappatoia generale per sottrarre alla pubblicazione i dettagli di un contratto aggiudicato con bando ordinario.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 111, richiamato dal comma 2 per i casi particolari di avviso di aggiudicazione, e all'articolo 158, richiamato dal comma 3 per la procedura negoziata senza indizione di gara che consente la formula abbreviata «servizi R&S».Art. 111Art. 158
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-163
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