Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDei bandi, degli avvisi e degli inviti
- 1.
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell'allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 84, in conformità all'allegato II.7.
- 2.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
- 3.
L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 161, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32, nonchè degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 155, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati: a) nel caso di avvisi periodici indicativi, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto; tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 163, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara; b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione; c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, per il periodo di validità.
- 4.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione, a condizione che essi siano trasmessi secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.
- 5.
Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.
Bandi e avvisi dei settori speciali usano i moduli standard della Commissione, restano pubblicati per il tempo dovuto, e la lingua scelta a livello nazionale fa fede.
L'articolo 164 fissa cosa contengono e come si pubblicano i bandi e gli avvisi dei settori speciali. Il comma 1 richiede le informazioni dell'allegato II.6, Parte II, nel formato dei modelli di formulari della Commissione, trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Il comma 2 impone la pubblicazione per esteso in una lingua ufficiale scelta dalla stazione appaltante — l'italiano per i soggetti italiani, salvo il bilinguismo di Bolzano — con quel testo a fare fede, più una sintesi nelle altre lingue. Il comma 3 garantisce che alcuni avvisi restino pubblicati più a lungo del bando ordinario, per periodi legati alla loro funzione. Il comma 4 permette di pubblicare, con lo stesso modello, anche avvisi non obbligatori. Il comma 5 rinvia all'articolo 85 per la pubblicazione nazionale.
Controlli quale lingua fa fede sul bando, e se un avviso periodico indicativo o un sistema dinamico di acquisizione è ancora nel periodo di pubblicazione dovuto.
- c. 1I bandi e gli avvisi degli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni dell'allegato II.6, Parte II, nel formato dei modelli di formulari della Commissione, trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 84.
- c. 2Sono pubblicati per esteso in una lingua ufficiale scelta dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, e solo quel testo fa fede; i soggetti italiani scelgono l'italiano, salvo il bilinguismo vigente nella provincia di Bolzano.
- c. 2Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, scelti nel rispetto di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata anche nelle altre lingue ufficiali.
- c. 3L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che restino pubblicati più a lungo, per periodi legati alla loro funzione, gli avvisi periodici indicativi, quelli su un sistema dinamico di acquisizione e quelli su un sistema di qualificazione usati per indire una gara.
- c. 4Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono inviare per la pubblicazione anche avvisi non soggetti all'obbligo, purché trasmessi secondo il modello del comma 1.
- c. 5Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.
Un ente concedente con sede nella provincia di Bolzano indice una gara nei settori speciali. In base alle norme sul bilinguismo vigenti in quella provincia, pubblica il bando sia in italiano sia in tedesco anziché nella sola lingua italiana, e quel testo bilingue è quello che fa fede in caso di controversia sull'interpretazione delle clausole. Come per ogni altro bando dei settori speciali, una sintesi degli elementi principali resta comunque disponibile nelle altre lingue ufficiali, a beneficio degli operatori di altri Stati membri.
- Uso scorrettoLa sintesi in altre lingue ufficiali non sostituisce il testo integrale che fa fede: gli elementi importanti vanno scelti nel rispetto di trasparenza e non discriminazione, non come selezione di comodo verso gli operatori esteri.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 84, richiamato dal comma 1 per la trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni europeo, e all'articolo 85, richiamato dal comma 5 per la pubblicazione a livello nazionale.Art. 84Art. 85
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-164
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.