Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VLa selezione delle offerte
- 1.Modificato
((Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.))
- 2.
Se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
- 3.
Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
- 4.
Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
- 5.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.
Chi ha vinto si scopre pubblicamente entro un termine fisso, salvo le poche informazioni che la pubblicità stessa rischierebbe di danneggiare.
L'articolo 111 chiude il ciclo pubblicitario aperto dal bando, imponendo di rendere noti i risultati della procedura. Il comma 1 obbliga chi ha sottoscritto un contratto o un accordo quadro relativo a un bando pubblicato secondo gli articoli 84 e 85 a inviare un avviso sui risultati, nella forma dell'allegato II.6 Parte I lettera D, entro trenta giorni dalla firma. Il comma 2 riguarda le gare con avviso di pre-informazione: se non seguiranno altre aggiudicazioni nel periodo che copriva, l'avviso lo dichiara. I commi 3 e 4 alleggeriscono l'onere per accordi quadro e sistemi dinamici, ammettendo raggruppamenti trimestrali. Il comma 5 chiude con l'eccezione: alcune informazioni restano fuori dalla pubblicazione se la divulgazione ostacola la legge, l'interesse pubblico, o interessi commerciali e concorrenza leale.
Verifica che l'avviso sia partito entro trenta giorni, che il raggruppamento trimestrale sia corretto dove ammesso, e che un'omissione trovi copertura in una delle ragioni del comma 5.
- c. 1La stazione appaltante che ha sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo a un bando pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 invia, nella forma dell'allegato II.6 Parte I lettera D, un avviso sui risultati entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
- c. 2Se la gara era indetta mediante avviso di pre-informazione e la stazione appaltante ha deciso di non aggiudicare ulteriori appalti nel periodo coperto, l'avviso di aggiudicazione lo indica espressamente.
- c. 3Per gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 59, la stazione appaltante è esentata dall'inviare un avviso per ciascun appalto, e raggruppa gli avvisi su base trimestrale entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
- c. 4Per ogni appalto aggiudicato tramite sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante invia all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea un avviso entro trenta giorni, o raggruppa gli avvisi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del trimestre.
- c. 5Fermo restando l'accesso agli atti, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono non essere pubblicate se la divulgazione ostacola la legge, è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica interessi commerciali legittimi o la concorrenza leale.
Un ente gestisce un sistema dinamico di acquisizione per servizi di manutenzione, con più appalti aggiudicati a fornitori diversi in pochi mesi. Invece di inviare un avviso per ciascuna aggiudicazione, sceglie il raggruppamento e invia all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea un unico avviso entro trenta giorni dalla fine del trimestre. Vi compaiono importi e fornitori, ma non un dettaglio che uno di loro aveva segnalato come sensibile: l'ente lo omette perché la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi commerciali legittimi.
- Uso scorrettoL'eccezione del comma 5 non è una discrezionalità aperta: copre solo le informazioni la cui divulgazione ostacolerebbe la legge, sarebbe contraria all'interesse pubblico, o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi o la concorrenza leale, fermo restando l'accesso agli atti.Art. 35Art. 36
- Da leggere insieme aLe modalità di pubblicazione del comma 1 sono quelle degli articoli 84 e 85; l'esenzione del comma 3 riguarda gli accordi quadro dell'articolo 59.Art. 84Art. 85Art. 59
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-111
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